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In vigore al: 21/11/2014

s) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 settembre 1999, n. 3886
Accademia Europea per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale - Bolzano: modifiche dello statuto

La Giunta provinciale
delibera

ad unanimità di voti, legalmente espressi,

  • 1)  di prendere atto del nuovo statuto della Accademia Europea per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale - Bolzano e di incaricare il Presidente della giunta provinciale dell' approvazione dello statuto ai sensi del comma 3, articolo 16 CC.
  • 2)  la nomina del rappresentante della Provincia in senso agli organi sociali dell' Accademia verrà effettuata con provvedimento successivo.

STATUTO
(come modificato dall'Assemblea straordinaria dell'11 maggio 1999)

Art. 1 (Denominazione)

(1) La "Accademia Europea per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale - Bolzano", in lingua tedesca denominata "Europäische Akademie für angewandte Forschung und Fortbildung - Bozen", in seguito chiamata Accademia, è costituita come associazione di carattere privato. La denominazione abbreviata recita: "Europäische Akademie Bozen", "Accademia Europea Bolzano", "Academia Europeica Bulsan".

Art. 2 (Sede)

(1) L'Accademia ha sede a Bolzano; può istituire sedi distaccate nel territorio della provincia di Bolzano.

Art. 3 (Finalità)

(1) L'Accademia ha come scopo la ricerca scientifica applicata, la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale e la promozione della formazione universitaria.

(2) L'Accademia svolge la sua attività in modo indipendente e libero da condizionamenti a vantaggio dell'Alto Adige tenendo in conto la rilevanza della dimensione sovraregionale.

(3) La sua attività non ha scopo di lucro.

(4) Gli ambiti principali dell'attività della Accademia riguardano i settori:

  • -  Lingua e diritto
  • -  Minoranze etniche ed autonomie regionali
  • -  Ambiente alpino
  • -  Management e cultura d' impresa.

Nei limiti di quanto previsto al comma 1 l'Accademia può operare anche in altri settori.

Ulteriori ambiti di attività dell'Accademia riguardano in particolare:

  • -  consulenza scientifica, programmi di ricerca, elaborazione di progetti e fornitura di servizi ai propri soci;
  • -  forme di sostegno e di promozione per giovani ricercatori e laureati.

(5) Per raggiungere le sue finalità, l'Accademia può anche aderire ad altri enti, specie a carattere universitario o para-universitario.

Art. 4 (Gruppi linguistici)

(1) L'Accademia, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, impronterà la propria azione in modo da rispondere ai bisogni specifici dei gruppi linguistici presenti sul territorio, e si impegnerà per una positiva convivenza dei diversi gruppi linguistici.

(2) L'Accademia mira a raggiungere una adeguata rappresentanza dei tre gruppi linguistici nei propri organi e nell'organico del personale.

Art. 5 (Soci)

(1) Sono soci le persone fisiche, le persone giuridiche ed enti, sia italiani che stranieri, pubblici e privati, che aderiscono all'Accademia secondo le disposizioni del presente statuto.

(2) Allo scopo di garantire il rispetto delle norme contenute nello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in particolare le disposizioni in materia di tutela delle minoranze linguistiche, nonché delle norme contenute nella legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 31, spetta alla Provincia Autonoma di Bolzano il diritto di proporre nuovi soci, i quali esprimono i loro diritti ed assolvono ai loro obblighi in modo libero e democratico, ed a titolo personale.

(3) L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di amministrazione con voto favorevole di due terzi dei suoi componenti.

(4) Il consiglio di amministrazione può, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, attribuire la qualifica di sostenitore, ad enti ed istituzioni culturali che contribuiscano finanziariamente allo sviluppo dell'Accademia.

(5) La qualità di socio ovvero la quota di adesione ed i contributi sociali non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

(6) È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa dell'Accademia.

Art. 6 (Recesso ed esclusione dei soci)

(1) I soci dell'Accademia decadono:

  • a)  per dimissioni volontarie comunicate con lettera raccomandata che dovrà pervenire all' Accademia con almeno tre mesi di anticipo;
  • b)  per esclusione. Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza di cui al precedente articolo 5, decide l' esclusione dei soci che non ottemperino ai loro doveri nei confronti dell'Accademia, che siano in mora col pagamento del contributo annuale o il cui comportamento sia di detrimento per il buon nome dell'Accademia stessa.

Art. 7 (Patrimonio e contributi dei soci)

(1) Il patrimonio dell'Accademia è composto dai beni immobili e mobili.

(2) In particolare fanno parte del patrimonio le quote di adesione ed i contributi sociali versati dai soci; i contributi in conto capitale degli enti pubblici; le elargizioni e le donazioni a favore dell'ente e le riserve costituite da avanzi di gestione.

(3) Entro il mese di aprile di ogni anno i soci devono versare un contributo sociale, il cui ammontare, al pari di quello della quota di adesione, viene deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. I contributi sociali possono essere differenziati.

(4) In caso di decadenza del socio, questi è tenuto, indipendentemente dalla causa che l'ha provocata, al pagamento del contributo sociale relativo all'intero anno sociale nel quale la cessazione si è verificata.

(5) L'Accademia può beneficiare di contributi da parte di enti pubblici e di privati ed anche di elargizioni e donazioni, purché essi non condizionino la sua autonomia scientifica.

(6) L'Accademia deve impiegare tutti i mezzi finanziari a sua disposizione, compresi eventuali avanzi di gestione, al solo scopo di raggiungere gli obiettivi fissati nell'articolo 3.

(7) Durante la vita dell'Accademia il suo patrimonio nonché gli avanzi di gestione, fondi o riserve, non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 8 (Organi)

(1) Gli organi dell'Accademia sono:

  • a)  l' Assemblea dei soci
  • b)  il Consiglio di Amministrazione
  • c)  il Presidente del Consiglio di Amministrazione
  • d)  il Direttore
  • e)  il Collegio sindacale
  • f)  il Comitato Scientifico.

Art. 9 (Convocazione dell'Assemblea)

(1) L'Assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. Alle sedute possono partecipare, con funzione consultiva, i sostenitori, i direttori delle aree scientifiche ed i membri del Comitato Scientifico.

(2) L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro sei mesi dal termine dell'esercizio. L'Assemblea viene inoltre convocata sempre dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora ciò sia richiesto, per iscritto e con l'indicazione dei punti dell'ordine del giorno, da:

  • a)  il Consiglio di Amministrazione, oppure
  • b)  il Collegio sindacale, in materie di sua competenza, oppure
  • c)  almeno un decimo dei soci.

(3) La convocazione avviene in forma scritta, deve indicare l'ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e deve essere inviata ai soci almeno quindici giorni prima del giorno della seduta.

(4) L'Assemblea può tenersi anche al di fuori della sede dell'Accademia in un'altra località dell'Alto Adige per fondati motivi e per ragioni di funzionalità.

Art. 10 (Compiti dell'Assemblea dei soci)

(1) All'Assemblea in seduta ordinaria spettano i seguenti compiti:

  • a)  la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale e la fissazione delle rispettive indennità;
  • b)  l' approvazione del bilancio annuale con le relative relazioni, compresa la relazione previsionale;
  • c)  l' approvazione del regolamento interno dell'Accademia predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
  • d)  l' esame di tutti i punti dell'ordine del giorno della cui trattazione l'Assemblea è stata incaricata dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio sindacale.

(2) L'Assemblea in seduta straordinaria è competente per:

  • a)  modificazioni dello statuto;
  • b)  scioglimento dell' associazione ed impiego del patrimonio ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del presente statuto.

Art. 11 (Diritto di proposta)

(1) Il diritto di proposta per l'elezione del Presidente, della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e della maggioranza dei componenti del Collegio sindacale spetta alla Provincia Autonoma di Bolzano.

Art. 12 (Diritto di intervento e deliberazioni dell'Assemblea)

(1) Ogni socio ha diritto ad un voto. Possono intervenire all'Assemblea i soci che siano in regola con il versamento della quota di adesione e del contributo sociale annuale.

(2) La validità delle deliberazioni dell'Assemblea è subordinata alla presenza della metà dei soci. In seconda convocazione la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è subordinata alla presenza di almeno un terzo dei soci.

(3) L'Assemblea in seduta ordinaria delibera a maggioranza semplice; in seduta straordinaria a maggioranza qualificata di due terzi dei presenti. In materia di scioglimento dell'associazione l'Assemblea delibera col consenso di tre quarti dei soci.

(4) Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona, esclusi gli amministratori, i sindaci ed i dipendenti dell'Accademia nonché gli altri soggetti indicati all'articolo 2372, quarto comma, del Codice Civile. La partecipazione di persone giuridiche avviene tramite il legale rappresentante o procuratore, salvo delega di questi secondo le predette disposizioni. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di due soci, esprimendo al massimo tre voti, compreso il proprio.

Art. 13 (Svolgimento dell'Assemblea)

(1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede l'Assemblea. In caso di assenza o di impedimento di questi, la seduta è presieduta dal Vicepresidente o, in assenza di questo, dal più anziano dei soci presenti.

(2) Su proposta del Presidente l'Assemblea nomina un segretario e, ove occorra, almeno due scrutatori.

(3) Per ogni riunione dell'Assemblea va redatto, entro un mese, il verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Ogni socio ha diritto di prendere visione di questi verbali presso la sede dell'Accademia.

Art. 14 (Consiglio di Amministrazione)

(1) Il Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, viene eletto dall'Assemblea per una durata di quattro anni.

(2) Il Direttore ed il rappresentante del Comitato Scientifico partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

(3) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo dell'Accademia. Ad esso competono gli atti dell'ordinaria e straordinaria amministrazione. Delibera le linee guida in tema di assetto scientifico e gestionale; in tal senso adotta gli atti a ciò corrispondenti, ed in particolare delibera i piani annuali e pluriennali ed il bilancio preventivo.

(4) Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre:

  • -  l' acquisto e l'alienazione di immobili e di diritti reali; la costituzione di ipoteche e di altri diritti di garanzia gravanti sui beni citati;
  • -  l' assunzione di personale al di fuori dell'organigramma già approvato dallo stesso Consiglio;
  • -  l' accensione di prestiti bancari, in particolare mutui, qualora l'importo superi il limite stabilito dal Consiglio di Amministrazione per le competenze del direttore;
  • -  altri atti giuridici e attività per i quali il Consiglio di Amministrazione si sia precedentemente riservata l' approvazione.

(5) Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove nel territorio della provincia, ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando lo richieda per iscritto la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale.

(6) La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata per iscritto dal Presidente, di norma almeno cinque giorni prima della data della seduta, indicando ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. L'inserimento di nuovi punti nell'ordine del giorno, presentati a voce all'inizio della seduta, è consentito previa approvazione di tutti i presenti.

(7) Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.

(8) Alla scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per l'ordinaria amministrazione. La nomina di un nuovo Consiglio deve essere effettuata nella prima riunione dell'Assemblea successiva a tale scadenza.

(9) Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la metà o più dei consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio. In tal caso si procede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea, la quale elegge un nuovo Consiglio di Amministrazione.

(10) Il Consiglio di Amministrazione delega al Direttore competenze relative all'ordinaria amministrazione, comprensive del diritto di rappresentanza e della firma sociale ad essa connesse.

Art. 15 (Presidente e Vicepresidente)

(1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Accademia ed è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

(2) Il Consiglio di Amministrazione elegge altresì il Vicepresidente, scegliendolo tra i propri membri. Il Vicepresidente assume gli obblighi ed i doveri del Presidente in caso di assenza temporanea o di impedimento di quest'ultimo. Qualora l'impedimento fosse permanente, si procederà all'elezione di un nuovo Presidente.

(3) Il Presidente elabora le linee guida per l'assetto scientifico e gestionale.

(4) Il Presidente può prendere decisioni urgenti o svolgere attività improrogabili in luogo del Consiglio di Amministrazione o di altri organi. Dovrà comunque informarne il Consiglio di Amministrazione o gli altri organi nella successiva seduta per la ratifica.

(5) Alla scadenza del mandato ed in caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14, comma 11, del presente statuto, il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione.

Art. 16 (Direttore)

(1) Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore e ne stabilisce il relativo compenso.

(2) Il Direttore si pone quale vertice professionale dell'Accademia e attua le linee guida per l'assetto scientifico e gestionale. È competente, su delega da parte del Consiglio di Amministrazione per l'ordinaria amministrazione dell'Accademia, tranne nei casi in cui la legge, il presente statuto o il regolamento interno la riservino esplicitamente ad altri organi.

(3) Risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

(4) Di concerto con il Consiglio di Amministrazione il Direttore può delegare competenze esecutive in singoli settori.

(5) In assenza del Direttore, le relative funzioni sono svolte dal Presidente.

Art. 17 (Comitato Scientifico)

(1) Il Comitato Scientifico, nel quale tutti i settori sono rappresentati di regola in egual misura, è eletto dal Consiglio di Amministrazione per tre anni.

(2) Possono essere chiamate a far parte del Comitato Scientifico esclusivamente persone di alta qualificazione scientifica e professionale, che rispondano per le loro caratteristiche specifiche agli scopi e alle esigenze dell'Accademia. Di regola i membri possono essere riconfermati una sola volta; così come non possono essere riconfermati più di due terzi dei membri. Al presidente uscente del Comitato Scientifico è riconosciuto un diritto di proposta, di concerto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per la composizione del nuovo Comitato.

(3) Il Comitato Scientifico elegge al suo interno un presidente e nomina il proprio rappresentante che partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

(4) Il Comitato Scientifico svolge le seguenti funzioni:

  • -  elabora linee programmatiche in merito all' attività scientifica dell'Accademia;
  • -  presenta proposte ed esamina programmi e progetti scientifici;
  • -  svolge attività di consulenza per il Consiglio di Amministrazione, per il Presidente e per il Direttore su tutte le questioni di carattere tecnico-scientifico;
  • -  di concerto con il Presidente e con il Direttore, propone la nomina dei direttori delle Aree scientifiche.

(5) Il Comitato Scientifico si dota di un regolamento interno.

(6) I membri del Comitato Scientifico hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle loro funzioni. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare forme di compenso per l'attività svolta.

Art. 18 (Collegio sindacale)

(1) Il Collegio sindacale si compone di almeno tre membri, non soci dell'Accademia, di nomina assembleare e dura in carica quattro anni. I sindaci eleggono, tra loro, un presidente, che deve essere iscritto all'albo dei revisori dei conti.

(2) Il Collegio sindacale controlla la contabilità e l'intera gestione finanziaria dell'Accademia.

Art. 19 (Direttori delle Aree scientifiche)

(1) Per gli ambiti di attività di cui all'articolo 3, comma 4, del presente statuto sono istituite aree scientifiche.

(2) La guida tecnico-scientifica delle suddette aree compete ai direttori delle aree medesime, i cui compiti specifici sono stabiliti dal regolamento interno.

Art. 20 (Esercizio finanziario)

(1) L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano con il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 21 (Bilancio)

(1) Il Consiglio di Amministrazione redige ed approva il bilancio preventivo e redige il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. È inoltre corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione dell'Accademia e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato.

(2) Il bilancio deve essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione al Collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

(3) Il Collegio sindacale predispone le proprie osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

(4) Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede dell'Accademia, insieme con la relazione degli amministratori e dei sindaci, durante i quindici giorni che precedono la riunione dell'assemblea. I soci possono prenderne visione presso la sede dell'Accademia.

Art. 22 (Scioglimento)

(1) In caso di scioglimento dell'Accademia il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, salvo diversa disposizione di legge.

(2) Con la delibera di scioglimento l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissando i relativi poteri.

Art. 23 (Collegio arbitrale)

(1) Tutte le controversie tra l'Accademia Europea ed i soci, gli amministratori, i revisori contabili ed i liquidatori riguardanti l'esecuzione e l'interpretazione del presente statuto saranno affidate per la deliberazione alla Camera Arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano a norma del relativo Regolamento arbitrale, e precisamente alla decisione inappellabile di un Collegio arbitrale, composto di tre Arbitri, che deciderà secondo il procedimento arbitrale stabilito nel Regolamento e secondo equità.

(2) Gli Arbitri saranno designati secondo le modalità previste nel predetto Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano.

Art. 24 (Disposizione finale)

(1) In mancanza di specifiche disposizioni del presente statuto valgono le norme di legge, in particolare gli articoli 14 e seguenti del codice civile.

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