(1) Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore e ne stabilisce il relativo compenso.
(2) Il Direttore si pone quale vertice professionale dell'Accademia e attua le linee guida per l'assetto scientifico e gestionale. È competente, su delega da parte del Consiglio di Amministrazione per l'ordinaria amministrazione dell'Accademia, tranne nei casi in cui la legge, il presente statuto o il regolamento interno la riservino esplicitamente ad altri organi.
(3) Risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.
(4) Di concerto con il Consiglio di Amministrazione il Direttore può delegare competenze esecutive in singoli settori.
(5) In assenza del Direttore, le relative funzioni sono svolte dal Presidente.