(1) L'orario di lavoro per il personale direttivo di cui all'articolo 1, è aumentato di due ore settimanali per complessive 38 ore.
(2) L'orario di lavoro del personale di cui al comma 1 è articolato in modo flessibile secondo le esigenze di servizio, garantendo la presenza in almeno 9 mezze giornate. L'articolazione dell'orario è definita sulla base di accordi con l'intendente scolastico competente.
(3) In periodi di sospensione dell'attività didattica l'orario settimanale può essere ridotto, salvo recupero, fino a 19 ore settimanali, informandone preventivamente gli intendenti scolastici.
(4) La prestazione di ore di lavoro eccedenti l'orario obbligatorio dà diritto a recupero o, in subordine, al pagamento del compenso per lavoro straordinario nella misura indicata nella corrispondente tabella di cui all'allegato 2.
(5) Il limite individuale annuo di lavoro straordinario è fissato in 180 ore. Tale limite può essere aumentato in caso di particolari esigenze di servizio fino a 300 ore annue, previa autorizzazione dell'intendente scolastico competente. Il contingente annuo di ore straordinarie è determinato dalla Giunta provinciale, tenuto conto delle motivate richieste delle singole intendenze scolastiche, sentite le organizzazioni sindacali.