(1) L'orario di insegnamento nelle scuole elementari è pari a 22 ore settimanali comprensive del servizio mensa e vigilanza degli alunni.
(2) L'orario di cui al comma 1 comprende l'insegnamento curriculare, le attività di insegnamento individualizzato, il recupero, l'approfondimento didattico individuale o per classi, o per gruppi di interesse o di livello. Tale orario è indirizzato all'attuazione dei vigenti programmi scolastici provinciali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434. Nelle pluriclassi comprensive di prime classi nonché, su conforme deliberazione del competente organo collegiale, nei casi particolari, quando siano necessari interventi didattici ed educativi, anche individualizzati, ai docenti possono essere richieste fino a 2 ulteriori ore settimanali di insegnamento obbligatorio. Con l'adesione dei docenti l'orario di insegnamento di cui al comma 1 può essere aumentato fino a 4 ore settimanali.
(3) Per i docenti di seconda lingua e di religione l'orario settimanale di insegnamento è di 20 ore, ferma restando l'applicazione nei confronti degli stessi docenti di tutte le ulteriori disposizioni previste dal presente articolo in quanto compatibili, nonché quelle dell'articolo 5, comma 4. Qualora il posto orario sia inferiore all'orario di insegnamento, le rimanenti ore sono utilizzate per percorsi didattici particolari, per attività integrative ovvero per supplenze.
(4) Le ore di insegnamento superiori a quelle indicate al comma 1, vengono compensate come ore straordinarie nella misura indicata nella corrispondente tabella di cui all'allegato 2.
(5) I docenti assenti per periodi pari o inferiori a 5 giorni di insegnamento sono di norma sostituiti prioritariamente nell'ambito del plesso e subordinatamente, in caso di necessità nell'ambito del circolo.