(1) Per il personale docente ed equiparato, è considerato rapporto di lavoro a tempo parziale il rapporto di servizio con un numero di ore di insegnamento corrispondente a non meno del trenta per cento del limite massimo dell'orario di insegnamento previsto per il corrispondente personale a tempo pieno.
(2) L'orario di lavoro a tempo parziale è distribuito in senso orizzontale o verticale, tenuto conto delle esigenze di servizio.
(3) In caso di orario a tempo parziale, il trattamento economico è proporzionale al corrispondente orario di insegnamento a tempo pieno.
(4) In caso di orario di lavoro a tempo parziale, l'orario funzionale di cui all'articolo 6 è ridotto in proporzione, salvo le ore necessarie per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nonché per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali scolastici.
(5) Il personale di cui al comma 1 ha diritto ad un periodo di congedo ordinario in proporzione dell'orario di lavoro a tempo parziale. Il periodo di lavoro a tempo parziale è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.
(6) La concessione di congedi straordinari, nonché le assenze per malattia per effetto di congedi, aspettative e permessi di qualsiasi natura, non comportano alcuna modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale e del relativo trattamento economico.
(7) Con deliberazione della Giunta provinciale vengono determinati, sentite le organizzazioni sindacali, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative.