(1) L'orario di insegnamento settimanale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado è di 20 ore. Qualora l'orario di cattedra sia inferiore all'orario di insegnamento, le rimanenti ore sono utilizzate per la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orarie, per attività integrative, per corsi specifici e per supplenze saltuarie, da distribuire equamente tra il personale, tenuto conto delle prioritarie esigenze di servizio e della copertura delle supplenze. I docenti assenti per periodi pari o inferiori a dieci giorni di insegnamento sono sostituiti da personale in servizio nella scuola o nell'istituto.
(2) L'orario di insegnamento di cui al comma 1 comprende l'insegnamento curriculare, le attività di insegnamento individualizzato, il recupero, l'approfondimento didattico individuale o per classi, o per gruppi di interesse o di livello. Tale orario è indirizzato all'attuazione dei vigenti programmi scolastici provinciali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, nonché per l'attuazione del progetto educativo della scuola.
(3) Ai docenti possono essere richieste fino a due ore settimanali di insegnamento aggiuntivo per supplenze saltuarie nonché, su conforme deliberazione del competente organo collegiale, per corsi di recupero, di sostegno anche individualizzati, per corsi e progetti speciali. Con l'adesione degli interessati l'orario di insegnamento può essere aumentato di ulteriori due ore settimanali. Le predette quattro ore settimanali possono essere assegnate con l'adesione degli interessati, in casi particolari, anche per l'insegnamento curriculare in classi collaterali non utilizzabili per le determinazione delle cattedre.
(4) Le attività di insegnamento di cui al comma 3, possono essere prestate, con l'assenso dell'interessato, anche in altre scuole o istituti, per l'attuazione di particolari progetti didattici finalizzati a qualificare l'offerta formativa.
(5) Per i docenti di religione delle scuole secondarie di primo e secondo grado si applicano le disposizioni del presente articolo.
(6) Le ore di insegnamento superiori a quelle indicate al comma 1, vengono compensate come ore straordinarie a pagamento nella misura indicata nella corrispondente tabella di cui all'allegato 2.