(1) Il personale docente con funzioni di vicario può ottenere, secondo criteri da stabilirsi dalla Giunta provinciale, una riduzione dell'orario di insegnamento o dell'orario funzionale non superiore al 50%. Le riduzioni dell'orario vengono prioritariamente conguagliate attraverso il completamento dell'orario di insegnamento da parte dei docenti della scuola, il cui orario di insegnamento sia inferiore alle 20 ore settimanali. Le riduzioni non devono comportare comunque un aumento complessivo dell'organico provinciale già determinato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Gli esoneri dall'insegnamento superiori al 50% sono regolati dalla normativa vigente.
(2) Ai coordinatori di plesso ed ai coordinatori di sezioni staccate nonché al personale docente con funzioni di consulente, di esperto, di coordinatore, di responsabile della biblioteca o dei sussidi informatici o multimediali, i responsabili degli uffici tecnici, come pure quello incaricato dello svolgimento dei compiti indicati nell'articolo 43, comma 3 del CCNL ed altre attività assimilate, possono essere riconosciute fino ad un massimo di 6 ore di lavoro straordinario settimanale che vengono compensate nella misura indicata nella corrispondente tabella di cui all'allegato 2.
(3) Per l'attività dei coordinatori di plesso e dei coordinatori di sezioni staccate, il relativo contingente di ore straordinarie viene stabilito sulla base di criteri da approvarsi dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali. I coordinatori di plesso e i coordinatori di sezioni staccate possono svolgere, in toto o in parte, compatibilmente con le esigenze di servizio, le funzioni di cui al comma 2 anche nell'ambito del proprio orario obbligatorio settimanale di insegnamento.
(4) L'attribuzione delle funzioni o la realizzazione delle attività di cui al comma 2, sono finalizzate all'attuazione del progetto educativo del circolo o dell'istituto deliberato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 203).