Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Entro 15 giorni dalla prima seduta del Consiglio il/la Presidente del Consiglio nomina, sentiti i capigruppo/sentite le capigruppo, la commissione di convalida.
(2) La commissione di convalida è formata, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 26, comma 1, da sette consiglieri/e, i/le quali non possono rifiutare la nomina, nè dare le loro dimissioni, nè farsi sostituire. La nomina è fatta in ragione delle competenze necessarie a svolgere le funzioni di componente della commissione.
(3) Alla commissione di convalida spettano ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, commi 1 e 4, della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, recante "Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2003", esclusivamente gli accertamenti e le istruttorie sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri e delle consigliere, comprese quelle sopravvenute nel corso della legislatura. Gli accertamenti riguardano anche i/le subentranti ai consiglieri e alle consigliere comunque cessati/e dalla carica. La commissione esercita le sue funzioni sulla base della disciplina contenuta nel capo III-bis. 14)
L'art. 23/bis è stato inserito dall'art. 13 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.