(1) Nella seduta successiva a quella della sua nomina il/la Presidente, previa consultazione dei/delle capigruppo consiliari, comunica al Consiglio i nomi dei consiglieri/delle consigliere che chiama a far parte della commissione per il regolamento interno. Questa commissione è composta da cinque consiglieri/consigliere e dal/dalla Presidente del Consiglio, che la presiede; due componenti della commissione fanno parte della minoranza politica. È facoltà dei/delle componenti della commissione farsi sostituire da un altro consigliere/da un'altra consigliera dandone comunicazione al/alla Presidente della commissione.
(2) Alle sedute della commissione sono invitati/invitate altresì tutti/tutte i/le capigruppo dei gruppi non rappresentati in seno alla commissione nonché i/le Vicepresidenti; essi/esse hanno diritto di parola ma non di voto, ad eccezione del/della Vicepresidente di cui all'articolo 15, comma 2, qualora sostituisca il/la Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso/della stessa.
(3) Alla commissione spetta l'esame preventivo di ogni proposta di modifica del regolamento interno. Le proposte di modifica possono essere presentate da ciascun consigliere/ciascuna consigliera.
(4) La trattazione delle proposte di modifica in commissione avviene, per quanto possibile, secondo la procedura prevista dal presente regolamento per l'esame dei disegni di legge in commissione legislativa. In Consiglio invece la discussione articolata sulle proposte di modifica avviene secondo le disposizioni particolari di cui all'articolo 97/quinquies.
(5) Le conclusioni della commissione sono sottoposte all'approvazione del Consiglio, il quale delibera a maggioranza assoluta dei suoi/delle sue componenti. Le disposizioni approvate all'unanimità dalla commissione sono deliberate dal Consiglio senza discussione.
(6) Dopo la loro approvazione, le modifiche al regolamento interno sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione. 13)