Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Il Presidente rappresenta il Consiglio e ne tutela la dignità ed i diritti. Egli lo convoca e lo presiede; dirige e riassume, all'occorrenza, le discussioni. Mantiene l'ordine e impone l'osservanza del regolamento; concede la facoltà di parola e sottopone al Consiglio le questioni sulle quali esso deve deliberare; proclama il risultato delle votazioni. Sovraintende all'espletamento delle funzioni attribuite ai segretari questori e provvede al buon andamento dei lavori del Consiglio.
(2) Al Presidente compete, inoltre, curare i rapporti con le altre assemblee legislative in Italia e all'estero, che ritenga opportuni al fine di un utile scambio di informazioni ed esperienze.