(1) Il collegio dei capigruppo è costituito dai capigruppo consiliari e dai membri dell'Ufficio di presidenza, questi ultimi senza diritto di voto, ad eccezione del Presidente. Esso è presieduto dal Presidente del consiglio, che di norma lo convoca di propria iniziativa, fissando l'ordine del giorno delle sedute. Il collegio dei capigruppo può essere altresì convocato dal Presidente su richiesta di un singolo capogruppo, e deve essere convocato ove lo richiedano almeno tre capigruppo. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.
(2) Il Presidente può invitare alla seduta del collegio dei capigruppo il Presidente della Giunta o un suo delegato membro della Giunta e i presidenti delle commissioni legislative; essi non hanno tuttavia diritto di voto.
(3) Il collegio dei capigruppo è validamente costituito con la presenza del Presidente e della maggioranza assoluta dei capigruppo. Le decisioni assunte all'unanimità dal collegio dei capigruppo in ordine agli argomenti di cui al successivo comma 4, sono vincolanti per il Consiglio; in difetto di unanimità, decide il Consiglio.
(4) Il Presidente convoca il collegio dei capigruppo ogni qual volta lo ritenga necessario per concordare il programma e il calendario dei lavori del Consiglio e delle commissioni legislative o per esaminare altre questioni che sorgano nel corso delle sedute del Consiglio.
(5) Il Presidente può inoltre sentire il parere del collegio dei capigruppo su qualsiasi altro problema attinente l'attività consiliare.