Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 27 maggio 1997, n. 24.
(1) Le maggiorazioni del compenso incentivante di cui all'articolo 7 ed all'allegato 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10, rimangono assegnate al personale cui competono all'entrata in vigore del presente contratto quale assegno ad personam, salva la sostituzione con l'indennità di rischio ai sensi dell'articolo 3 del presente contratto.