Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 27 maggio 1997, n. 24.
(1) Al personale che ricopre cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata alla Provincia, può essere attribuita dalla Giunta provinciale in sede di nomina un'indennità di carica, tenuto conto del bilancio, delle effettive responsabilità e dei compiti connessi con il mandato.
(2) L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta per dodici mensilità.