Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 27 maggio 1997, n. 24.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata di assegnare al personale, su proposta del membro di Giunta preposto, sentito il direttore della ripartizione di appartenenza, un'indennità per lo svolgimento di compiti che comportano i seguenti rischi:
(2) In sede di valutazione del relativo rischio si tiene conto del rischio già connesso con la qualifica funzionale posseduta.
(3) L'indennità di cui al comma 1 non può superare il 20 per cento dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza. I presupposti che legittimano l'assegnazione di tale indennità sono oggetto di verifica periodica da parte del direttore preposto.
(4) La Ripartizione del Personale fornisce alle organizzazioni sindacali le informazioni sull'applicazione del presente articolo e le incontra, su loro richiesta, per l'esame relativo.