Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 27 maggio 1997, n. 24.
(1) Al personale provinciale che in aggiunta alle mansioni previste nel rispettivo profilo professionale esplica l'attività di relatore in attività di formazione e di aggiornamento organizzate dalla Provincia per il proprio personale o per terzi, spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un compenso orario per lavoro straordinario del livello superiore della qualifica funzionale di appartenenza, aumentato:
(2) I compensi di cui al comma 1 non possono superare nell'anno solare il limite di cento ore.
(3) Il personale non ha diritto al compenso per relatori qualora trattasi di relazione sull'attività istituzionale del proprio servizio.
(4) Per il personale insegnante delle scuole professionali, impiegato in aggiunta all'attività di insegnamento in attività di formazione e di aggiornamento, la relativa disciplina viene determinata con deliberazione della Giunta provinciale.