Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 27 maggio 1997, n. 24.
(1) Al personale cui con apposito provvedimento viene temporaneamente assegnato l'esercizio di mansioni superiori ai sensi della vigente normativa provinciale spetta un'indennità pari alla differenza tra gli stipendi mensili lordi iniziali dei livelli retributivi della qualifica funzionale di appartenenza e della qualifica funzionale corrispondente alle mansioni superiori.
(2) L'indennità di cui al comma 1 può essere attribuita per un periodo non eccedente i tre mesi, salvo in caso di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. Non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse.