(1) Il personale medico già in servizio all'entrata in vigore del presente contratto con orario di lavoro settimanale articolato su cinque giornate lavorative, in aggiunta al congedo ordinario previsto dall'articolo 18, comma 1, del contratto collettivo intercompartimentale del 1° agosto 2002, ha diritto ad un congedo straordinario retribuito di due giorni lavorativi all'anno.
(2) Le parti si impegnano a ridiscutere in sede di prossima contrattazione collettiva del congedo ordinario aggiuntivo di cui al comma 1 per il personale medico già in servizio.
(3) Per il personale medico sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge del 27 ottobre 1988, n. 460, il congedo di cui al comma 1 è aumentato di 15 giorni annui, da usufruirsi in un unica soluzione.
(4) Al personale medico dei servizi di anestesia e rianimazione vengono assegnati otto giorni consecutivi annui di recupero per il doppio rischio (gas anestetici).