In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1974, n. 181)
Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie e per la migliore utilizzazione del porfido, marmo, pietre ornamentali e delle risorse idrotermali ed idrominerali

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1)

Pubblicata nel B.U. 26 novembre 1974, n. 55.

Art. 6

(1) Le spese di custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria al patrimonio minerario indisponibile, comprese le pertinenze annesse, non ancora assentito in concessione o trasformato in permesso di ricerca, possono essere assunte dall'Amministrazione provinciale. 4)

(2) Le relative prestazioni possono essere svolte direttamente dalla Amministrazione provinciale o ricorrendo a ditte minerarie o personale qualificato.

4)

Il comma 1 è stato modificato dall'art. 19 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.