Pubblicata nel B.U. 26 novembre 1974, n. 55.
(1) Le spese di custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria al patrimonio minerario indisponibile, comprese le pertinenze annesse, non ancora assentito in concessione o trasformato in permesso di ricerca, possono essere assunte dall'Amministrazione provinciale. 4)
(2) Le relative prestazioni possono essere svolte direttamente dalla Amministrazione provinciale o ricorrendo a ditte minerarie o personale qualificato.
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 19 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.