Pubblicata nel B.U. 26 novembre 1974, n. 55.
(1) La concessione del contributo è disposta con delibera della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore cui è affidata la materia. 2)
(2) Varianti al progetto originario possono essere disposte dall'Amministrazione provinciale nel corso delle esecuzioni dei lavori, allorchè i risultati degli stessi o particolari motivi tecnici ne dovessero consigliare l'adozione.
(3) Modifiche al progetto originario possono essere disposte anche a richiesta del beneficiario, purché giustificate da particolari e documentate ragioni tecniche.
(4) Qualora le variazioni e le modifiche di cui ai precedenti commi non comportino aumenti di spesa, l'approvazione del nuovo progetto può essere disposta direttamente dall'Assessore competente. In caso contrario si seguono le modalità di cui al precedente primo comma.
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 19 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.