Pubblicata nel B.U. 26 novembre 1974, n. 55.
(1) La liquidazione del contributo è disposta in una unica soluzione a realizzazione avvenuta, ovvero durante il corso dei lavori e delle prestazioni, a presentazione ed in corrispondenza di stati di avanzamento dei lavori e delle prestazioni medesime, previo accertamento da parte dell'ufficio minerario provinciale.
(2) Qualora il beneficiario, visti i risultati negativi dei lavori di ricerca o per particolari ragioni economiche, tecniche o ambientali, dovesse trovarsi nella necessità di sospendere le realizzazioni o i lavori, il contributo viene ridotto in proporzione delle spese effettuate, seguendo le modalità di cui al primo comma del precedente articolo 3.