In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1974, n. 181)
Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie e per la migliore utilizzazione del porfido, marmo, pietre ornamentali e delle risorse idrotermali ed idrominerali

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1)

Pubblicata nel B.U. 26 novembre 1974, n. 55.

Art. 4

(1) La liquidazione del contributo è disposta in una unica soluzione a realizzazione avvenuta, ovvero durante il corso dei lavori e delle prestazioni, a presentazione ed in corrispondenza di stati di avanzamento dei lavori e delle prestazioni medesime, previo accertamento da parte dell'ufficio minerario provinciale.

(2) Qualora il beneficiario, visti i risultati negativi dei lavori di ricerca o per particolari ragioni economiche, tecniche o ambientali, dovesse trovarsi nella necessità di sospendere le realizzazioni o i lavori, il contributo viene ridotto in proporzione delle spese effettuate, seguendo le modalità di cui al primo comma del precedente articolo 3.