In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1974, n. 181)
Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie e per la migliore utilizzazione del porfido, marmo, pietre ornamentali e delle risorse idrotermali ed idrominerali

1)

Pubblicata nel B.U. 26 novembre 1974, n. 55.

Art. 1

(1) Al fine di promuovere ed agevolare, nel pieno rispetto della tutela ambientale, la migliore utilizzazione delle risorse idrotermali ed idrominerali, dei giacimenti di porfido, marmo, delle pietre naturali ornamentali, nonché l'attività delle ricerche minerarie, possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50% dell'ammontare complessivo delle spese incontrate per le seguenti realizzazioni:

  • a)  progetti, studi e rilievi, anche in dettaglio, geologici, geominerari, giacimentologici, geofisici, topografici, riguardanti anche la sicurezza degli ambienti di lavoro e delle persone, la valorizzazione dei giacimenti minerari e delle risorse idrotermali e idrominerali degli impianti e delle infrastrutture relativi;
  • b)  lavori di ricerca mediante trivellazione, scavi a giorno o in sotterraneo;
  • c)  opere di accesso, alloggi provvisori per gli addetti ai lavori, impianti di compressione d' aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduzione d'acqua e di ventilazione, prime prove di trattamento, captazione di sorgenti e strutture connesse.

(2) Le realizzazioni sopraccitate vengono valutate nella misura strettamente indispensabile ed adeguate alle esigenze strettamente necessarie.

(3) Detti benefici sono estesi anche quando trattasi di minerali di seconda categoria.

Art. 2

(1) Le domande di contributo devono essere presentate dagli interessati alla Giunta provinciale in carta da bollo legale, corredate da progetti, da una relazione tecnico-finanziaria e dai relativi preventivi di spesa. L'ufficio minerario provinciale provvede sia all'istruttoria delle domande, come alla vigilanza ed accertamento in ordine all'attuazione dei lavori, dei progetti, studi o rilievi.

Art. 3

(1) La concessione del contributo è disposta con delibera della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore cui è affidata la materia. 2)

(2) Varianti al progetto originario possono essere disposte dall'Amministrazione provinciale nel corso delle esecuzioni dei lavori, allorchè i risultati degli stessi o particolari motivi tecnici ne dovessero consigliare l'adozione.

(3) Modifiche al progetto originario possono essere disposte anche a richiesta del beneficiario, purché giustificate da particolari e documentate ragioni tecniche.

(4) Qualora le variazioni e le modifiche di cui ai precedenti commi non comportino aumenti di spesa, l'approvazione del nuovo progetto può essere disposta direttamente dall'Assessore competente. In caso contrario si seguono le modalità di cui al precedente primo comma.

2)

Il comma 1 è stato modificato dall'art. 19 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 4

(1) La liquidazione del contributo è disposta in una unica soluzione a realizzazione avvenuta, ovvero durante il corso dei lavori e delle prestazioni, a presentazione ed in corrispondenza di stati di avanzamento dei lavori e delle prestazioni medesime, previo accertamento da parte dell'ufficio minerario provinciale.

(2) Qualora il beneficiario, visti i risultati negativi dei lavori di ricerca o per particolari ragioni economiche, tecniche o ambientali, dovesse trovarsi nella necessità di sospendere le realizzazioni o i lavori, il contributo viene ridotto in proporzione delle spese effettuate, seguendo le modalità di cui al primo comma del precedente articolo 3.

Art. 5

(1) Per i titolari dei permessi di ricerca e di giacimenti minerari, in caso di trasferimento totale o parziale o decadenza del titolo minerario, il contributo accordato può essere revocato. 3)

(2) Per la revoca si seguono le modalità di cui al precedente articolo 3, primo comma.

3)

Il comma 1 è stato modificato dall'art. 19 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 6

(1) Le spese di custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria al patrimonio minerario indisponibile, comprese le pertinenze annesse, non ancora assentito in concessione o trasformato in permesso di ricerca, possono essere assunte dall'Amministrazione provinciale. 4)

(2) Le relative prestazioni possono essere svolte direttamente dalla Amministrazione provinciale o ricorrendo a ditte minerarie o personale qualificato.

4)

Il comma 1 è stato modificato dall'art. 19 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 7

(1) Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al primo comma del precedente articolo 1 e per la formulazione di un piano sistematico di indagini dei rispettivi giacimenti esistenti, l'Amministrazione provinciale può inoltre assumere a proprio carico gli oneri conseguenti la esecuzione e la pubblicazione di studi, ricerche, convegni, prove tecniche, analisi, azioni promozionali e pubblicitarie, partecipazioni a fiere e mostre, valendosi all'occorrenza dell'opera e della collaborazione di enti, società, centri di ricerca o sperimentali ed esperti operanti nel settore.

Art. 8-10.   5)

5)

Omissis.

Art. 11

(1) Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione la legge regionale 20 marzo 1964, n. 17, e gli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 novembre 1968, n. 41.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.