Pubblicata nel B.U. 26 novembre 1974, n. 55.
(1) Per i titolari dei permessi di ricerca e di giacimenti minerari, in caso di trasferimento totale o parziale o decadenza del titolo minerario, il contributo accordato può essere revocato. 3)
(2) Per la revoca si seguono le modalità di cui al precedente articolo 3, primo comma.
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 19 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.