In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1974, n. 181)
Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie e per la migliore utilizzazione del porfido, marmo, pietre ornamentali e delle risorse idrotermali ed idrominerali

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1)

Pubblicata nel B.U. 26 novembre 1974, n. 55.

Art. 5

(1) Per i titolari dei permessi di ricerca e di giacimenti minerari, in caso di trasferimento totale o parziale o decadenza del titolo minerario, il contributo accordato può essere revocato. 3)

(2) Per la revoca si seguono le modalità di cui al precedente articolo 3, primo comma.

3)

Il comma 1 è stato modificato dall'art. 19 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.