Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) Gli impianti di ventilazione sono generalmente necessari solo nei seguenti casi particolari:
(2) Gli impianti di ventilazione meccanica sono a bassa rumorosità e garantiscono la possibilità di regolazione e di utilizzo semplici ed efficaci.
(3) Nella scelta degli impianti di ventilazione meccanica va posta particolare attenzione ad un efficace recupero del calore sensibile e latente. La scelta delle apparecchiature più adatte e degli scambiatori di calore viene effettuata in base alle valutazioni di convenienza economica da documentare e nel rispetto dei necessari requisiti igienico-sanitari.