In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

h) Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009 , n. 101)
Regolamento di cui all'articolo 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: "Direttive per l'edilizia scolastica"

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.

81. Riscaldamento e raffreddamento

(1) Nella scelta del tipo di energia per la produzione del calore, va posta attenzione agli aspetti economici, tecnico-energetici ed ecologici. Sono preferibili in tutti i casi in cui applicabili, sistemi di riscaldamento di tipo radiante funzionanti a bassa temperatura.

(2) Nelle aule dove vanno installati arredi fissi ancorati al pavimento va evitato l'impiego di un sistema di riscaldamento a pavimento. Nei locali della scuola in cui viene realizzato un sistema di riscaldamento a pavimento, è necessario fare attenzione che la temperatura massima di esercizio misurata sulla superficie del pavimento non risulti dannosa alla salute ai sensi delle norme tecniche vigenti in materia.

(3) I circuiti per il riscaldamento vanno separati in modo tale che i locali esposti in modo differente all’irraggiamento solare, i locali amministrativi, l’alloggio del custode, i locali per attività sportive come pure tutti quei locali che possano venire utiliz-zati al di fuori dell’orario scolastico o nel periodo e-stivo possano essere regolati e gestiti in modo com-pletamente autonomo dal punto di vista del controllo della temperatura e degli orari di funzionamento.

(4) Negli impianti sportivi, nelle grandi palestre e nei grandi auditorium va previsto, oltre al sistema di riscaldamento statico prescelto, anche un impianto di riscaldamento ad aria.

(5) Il controllo della temperatura consente una regolazione per singolo ambiente.

(6) Il raffrescamento va previsto, di norma, solamente per i locali amministrativi e per le aule di informatica, nel caso in cui le condizioni microclimatiche lo richiedano. Il raffrescamento dell’aula magna, della palestra e di tutti quei locali dotati di ventilazione meccanica va motivato dettagliatamente sulla base delle specifiche esigenze e dell’utilizzo.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionA Programmi e orari di insegnamento
ActionActionB Personale insegnante
ActionActionC Organi collegiali
ActionActionD Assistenza scolastica e universitaria
ActionActionE Edilizia scolastica
ActionActiona) Legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21
ActionActionb) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26
ActionActionc) Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 60
ActionActiond) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37 
ActionActione) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 febbraio 1994, n. 5
ActionActionf) Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11 —
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009 , n. 10
ActionAction Art. 1 (Ambito di applicazione del regolamento)
ActionActionNorme generali
ActionActionLa struttura scolastica
ActionActionRequisiti tecnici e costruttivi
ActionAction 68. Illuminazione
ActionAction 69. Protezione dai raggi solari
ActionAction 70. Oscuramento
ActionAction 71. Isolamento termico/accumulo del calore
ActionAction 72. Impianti di ventilazione
ActionAction 73. Impianti elettrici
ActionAction 74. Illuminazione di sicurezza
ActionAction 75. Impianti di segnalazione acustica
ActionAction 76. Impianto telefonico
ActionAction 77. Allacciamenti per sistemi multimediali e per impianti EDP
ActionAction 78. Prese di corrente
ActionAction 79. Isolamento acustico
ActionAction 80. Acustica
ActionAction 81. Riscaldamento e raffreddamento
ActionAction 82. Caratteristiche delle pavimentazioni
ActionAction 83. Qualità delle finestre e delle facciate di vetro
ActionActionMisure di sicurezza e prevenzione antincendio
ActionActionProgetto organizzativo e procedura di approvazione
ActionActionSuperfici scolastiche per allunno
ActionActionImpianti sportivi
ActionActionF Disposizioni varie
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico