Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) Le finestre esposte all'irraggiamento solare, comprese quelle delle palestre, sono, di norma, provviste di dispositivo di protezione dai raggi solari. Questo viene applicato all'esterno, deve essere mobile e ricopre tutta la superficie della finestra, permettendo il passaggio di una sufficiente quantità di luce naturale e una sufficiente ventilazione. Il sistema protettivo è inoltre resistente all'azione del vento.
(2) Il frangisole è utilizzabile contemporaneamente quale sistema di oscuramento parziale nel corso delle lezioni che richiedono l'utilizzo di mezzi audiovisivi.