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In vigore al: 11/09/2012

h) Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009 , n. 101)
Regolamento di cui all'articolo 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: "Direttive per l'edilizia scolastica"

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1)

Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.

73. Impianti elettrici

(1) L’impianto elettrico è composto da:

  1. impianti per la fornitura della corrente come:
    1. sistema di cavidotti per il contenimento dei conduttori sotto o fuori traccia;
    2. collegamenti elettrici diretti o attraverso interruttori;
    3. quadri di distribuzione per interruttori e componenti di misura e protezione;
  2. impianti di illuminazione;
  3. impianti di illuminazione di sicurezza;
  4. collegamento telefonico;
  5. impianto di terra;
  6. impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, nel caso in cui l’edificio non disponga di protezione propria;
  7. impianto antincendio;
  8. impianto di segnalazione acustica;
  9. impianto citofonico;
  10. collegamenti per sistemi multimediali;
  11. impianto televisivo;
  12. impianti EDP;
  13. impianti particolari da definire caso per caso con l’utente e che vanno inseriti nel progetto, ad esempio impianto anti intrusione ecc.

(2) Numero e posizione dei singoli componenti dell’impianto vanno definiti in base alla distribuzione degli arredi fissi e mobili ed in accordo con il committente e l’utente.

(3) Gli impianti vanno eseguiti in base alle relative norme tecniche in vigore al momento della realizzazione dell’opera; sono inoltre da rispettare le prescrizioni relative al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 10 del presente regolamento.

(4) L’impianto di illuminazione va realizzato in base alle relative norme tecniche in vigore al momento della realizzazione dell’opera. In particolare va garantita per l’utente la possibilità di un utilizzo semplice e di facile comprensione ed inoltre un’alta efficienza e ridotti costi di manutenzione.

(5) L’impianto di illuminazione va realizzato in modo che:

  1. i corpi illuminanti prescelti contengano lampade munite di reattore elettronico;
  2. vengano utilizzati corpi illuminanti ad alta efficienza e con elevata vita utile;
  3. per uno stesso edificio sia limitata, per quanto possibile, la varietà delle tipologie di corpi illuminanti;
  4. sia garantita la agevole accessibilità delle lampade al fine di contenere i costi di manutenzione;
  5. sia previsto un sistema di illuminazione dimmerabile nei locali-gruppo delle scuole dell’infanzia, nei locali multiuso, nelle aule per conferenze, nei locali per proiezioni ed in tutti i locali dotati di postazioni di lavoro con monitor degli edifici scolastici.

(6) Il consumo di energia elettrica per l’illuminazione va definito in fase di progettazione e va dimostrato come valore effettivo in fase di consegna dell’edificio.

(7) Nella scelta dei sistemi di accensione e di controllo vanno adottate soluzioni orientate al risparmio energetico. Va considerata una razionale distribuzione dei circuiti che consenta la disattivazione di fonti luminose non utilizzate e di minimizzare l’esposizione del personale ai campi elettromagnetici. Nelle palestre è da prevedere un sistema di illuminazione su tre livelli.

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