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In vigore al: 11/09/2012

Decreto del Presidente della Provincia 26 luglio 2001, n. 431)
Regolamento di esecuzione concernente il personale preposto all'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico

1)

Pubblicato nel B.U. 21 agosto 2001, n. 34.

Art. 1

(1) È approvato il regolamento di esecuzione all'articolo 27 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, che prevede le modalità del servizio di impianti a fune, come da testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Regolamento di esecuzione concernente il personale preposto all'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina le modalità del servizio di trasporto funiviario, in attuazione dell'articolo 27 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87.

Art. 2 (Personale)

(1) Sono preposti all'esercizio dell'impianto:

  1. il concessionario;
  2. il tecnico responsabile;
  3. il personale addetto.

Art. 3 (Il concessionario)

(1) Il concessionario deve:

  1. provvedere alla nomina del tecnico responsabile, di seguito denominato T.R., ovvero alla sua sostituzione secondo quanto previsto nell'articolo 4;
  2. provvedere all'assunzione, di comune accordo con il T.R. e nella misura stabilita nel regolamento d'esercizio, del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, comunicando all'Ufficio trasporti funiviari, prima dell'apertura dell'impianto, l'organico complessivo del personale addetto, firmato dal concessionario, dal T.R. e dal capo servizio e comprendente l'elenco dei nominativi, le qualifiche e gli estremi dell'abilitazione di ciascun addetto. Ogni variazione di personale intervenuta nel periodo di esercizio deve essere comunicata con le modalità di cui sopra entro il termine di 10 giorni;
  3. dare seguito alle disposizioni riguardanti il personale contenute in norme di legge e nel regolamento di esercizio, nonché a quelle impartite dall'Ufficio trasporti funiviari o dal T.R.;
  4. provvedere all'ordinazione dei materiali soggetti ad usura, di ricambio e di scorta, su indicazione del capo servizio o del T.R., assicurando, se prescritto dalle norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti a fune, la disponibilità di idonei locali, sia per la conservazione dei materiali e delle attrezzature, sia per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria;
  5. dar corso all'ordinazione dei lavori di manutenzione e di ammodernamento richiesti dall'Ufficio trasporti funiviari o dal T.R. per la sicurezza e regolarità dell'esercizio;
  6. comunicare tempestivamente all'Ufficio trasporti funiviari qualsiasi incidente o fatto che abbia turbato o turbi la regolarità e la sicurezza dell'esercizio dell'impianto;
  7. ove necessario, stipulare apposite convenzioni con enti od organismi locali in grado di fornire durevolmente ed a titolo obbligatorio mezzi e personale idoneo in numero sufficiente per un eventuale salvataggio dei passeggeri, e per l'effettuazione delle esercitazioni periodiche di salvataggio;
  8. comunicare all'Ufficio trasporti funiviari, entro i 5 giorni successivi, le date di inizio e fine dell'esercizio stagionale e le date di interruzione dell'esercizio continuativo per manutenzione od altro;
  9. sospendere l'esercizio, qualora all'impianto non dovesse essere più preposto alcun T.R., dandone immediata comunicazione all'Ufficio trasporti funiviari.

Art. 4 (Nomina, sostituzione, rinuncia del tecnico responsabile)

(1) Il T.R. preposto agli impianti a fune, di cui all'articolo 27 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, deve essere un ingegnere abilitato ad esercitare la professione nel territorio della Repubblica; nel caso di sciovie il T.R. può essere un perito industriale o un tecnico con titolo di studio equipollente. Il T.R. deve comunque essere iscritto nel relativo albo professionale e possedere una specifica competenza nel settore dei trasporti a fune.

(2) Il T.R. deve risultare iscritto in apposito elenco, tenuto a cura dell'Ufficio trasporti funiviari; l'iscrizione in tale elenco è effettuata dall'Ufficio trasporti funiviari, su domanda, opportunamente documentata, dell'interessato, previo accertamento della competenza specifica, eventualmente anche mediante colloquio.

(3) Il T.R. viene nominato dal concessionario; in calce al foglio di nomina il T.R. dichiara la propria accettazione dell'incarico. La nomina ha efficacia con il benestare dell'Ufficio trasporti funiviari.

(4) La rinuncia all'incarico da parte del T.R. ovvero la sua sostituzione su iniziativa del concessionario deve essere comunicata all'Ufficio trasporti funiviari ed all'interessato almeno 4 mesi prima della cessazione dell'incarico.

(5) La sostituzione del T.R. può avvenire derogando ai termini di cui al comma 4, previo benestare dell'Ufficio trasporti funiviari, in caso di comprovata necessità o di accordo fra le parti interessate, ovvero in caso di gravi inadempienze da parte del concessionario o del T.R. dagli obblighi fissati dal presente regolamento, denunciate da una delle parti all'Ufficio trasporti funiviari.

(6) L'Ufficio trasporti funiviari può richiedere con provvedimento motivato la sostituzione anche immediata del T.R.

Art. 5 (Compiti del tecnico responsabile)

(1) Il T.R. deve:

  1. provvedere, ai sensi dell'articolo 20.1 del decreto del Presidente della giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 48, a redigere per i nuovi impianti, sulla base dello schema tipo predisposto dall'Ufficio trasporti funiviari, il regolamento di esercizio contenente anche le modalità di recupero e soccorso dei passeggeri, adattandolo alle particolari esigenze di ogni singolo impianto, sentiti il concessionario, il progettista e il costruttore, e tenendo conto delle eventuali particolari cautele e modalità di esercizio prescritte dalla commissione di collaudo dell'impianto; per gli impianti esistenti deve presentare all'Ufficio trasporti funiviari eventuali proposte di modifica per adeguare il regolamento a mutate esigenze tecniche o di esercizio;
  2. constatare la compatibilità con l'impianto dell'attrezzatura di soccorso utilizzata dalle eventuali squadre esterne per raggiungere i passeggeri;
  3. determinare il numero degli agenti necessari nei vari periodi di esercizio, attenendosi a quanto stabilito nel regolamento di esercizio;
  4. dare l'assenso all'impiego di personale non abilitato che svolga il tirocinio sull'impianto, subordinandolo alla continua presenza di personale abilitato, sotto la responsabilità del capo servizio;
  5. autorizzare l'impiego del personale abilitato e proposto dal concessionario, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle relative mansioni;
  6. trasmettere al concessionario ed al capo servizio le eventuali osservazioni sul personale in servizio;
  7. esonerare dal servizio, mediante ordine di servizio scritto trasmesso al concessionario, il personale che egli giudichi non idoneo allo svolgimento delle mansioni ad esso affidate;
  8. assistere il capo servizio nell'addestramento del personale;
  9. completare o modificare, se necessario - eventualmente sentite le ditte costruttrici - le istruzioni per le operazioni di manovra dell'impianto, per le verifiche e prove previste nel regolamento di esercizio e per la manutenzione ordinaria, e comunicare al capo servizio, all'occorrenza anche per iscritto, le modalità della loro attuazione;
  10. effettuare le prescritte verifiche e prove annuali, le verifiche e prove di riapertura dell'esercizio e quelle straordinarie per accertare lo stato di conservazione, di funzionamento e di sicurezza di tutte le parti dell'impianto, in conformità alle prescrizioni tecniche speciali emanate dallo Stato per ogni tipo di impianto;
  11. ispezionare, a propria discrezione o su richiesta del concessionario o del capo servizio, l'impianto nel periodo di esercizio, al fine di accertarne la sicurezza e la regolarità di funzionamento; dette ispezioni devono avvenire periodicamente, almeno con frequenza mensile, e prevedere anche il controllo della regolare compilazione del libro giornale;
  12. depositare nella sede dell'impianto ed inviare contestualmente all'Ufficio trasporti funiviari copia del verbale delle prove annuali, di riapertura e straordinarie effettuate sull'impianto, contenente in particolare le prescrizioni impartite al concessionario ed al capo servizio relative ai lavori da effettuare e le disposizioni di esercizio da seguire al fine di garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, ed accertare infine l'ottemperanza a quanto prescritto;
  13. tenere i rapporti con l'Ufficio trasporti funiviari, dandone comunicazione al concessionario, per le questioni tecniche riguardanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;
  14. conservare a disposizione dell'Ufficio trasporti funiviari copia di tutte le disposizioni, segnalazioni e prescrizioni di esercizio;
  15. accertare la regolare esecuzione dell'impalmatura delle funi e controfirmare il verbale della relativa operazione;
  16. presenziare alle operazioni di cui al successivo comma 2;
  17. valutare le prove non distruttive effettuate sulle funi nonché sugli elementi e strutture dell'impianto, traendone le necessarie conclusioni circa la possibilità di mantenere in servizio detti elementi;
  18. trasmettere all'Ufficio trasporti funiviari, entro il termine di 5 giorni, la relazione sugli incidenti o sulle cause che abbiano turbato e turbino la regolarità e la sicurezza dell'esercizio dell'impianto;
  19. fissare le esercitazioni di soccorso sull'impianto.

(2) Il T.R. dirige personalmente le seguenti operazioni:

  1. verifiche e prove annuali per gli impianti con servizio continuo;
  2. verifiche e prove per la riapertura stagionale;
  3. verifiche e prove straordinarie;
  4. verifica dei collegamenti di estremità delle funi e dei punti delle stesse che, su indicazione del capo servizio o in base agli esami magnetoinduttivi, diano luogo a dubbi circa la loro efficienza, nonché verifica di quei tratti delle funi portanti che sono sottoposti a flessione ciclica;
  5. verifica di tutti quei componenti che, su indicazione del capo servizio, diano luogo a dubbi circa la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;
  6. esercitazioni di soccorso con le squadre esterne;
  7. i lavori per l'esecuzione delle teste fuse.

Art. 6 (Personale addetto all'esercizio di impianti a fune)

(1) Il personale addetto alla conduzione degli impianti a fune deve garantire lo svolgimento sicuro e regolare dell'esercizio. Detto personale normalmente è costituito da:

  1. il capo servizio;
  2. il macchinista;
  3. l'agente della stazione di rinvio od intermedia ed eventualmente quello di vettura;
  4. un congruo numero di ulteriori agenti in relazione alle caratteristiche ed all'intensità di traffico dell'impianto.

(2) Per gli impianti con telesorveglianza delle stazioni non è richiesta la presenza di personale presso l'impianto. Il regolamento di esercizio deve contenere le relative condizioni.

(3) Per gli impianti particolarmente complessi l'Ufficio trasporti funiviari può richiedere che le mansioni di agente siano svolte da personale in possesso della qualifica di macchinista della categoria corrispondente all'impianto.

(4) Il capo servizio può svolgere le sue mansioni per più impianti, a condizione che essi costituiscano un sistema di impianti tra loro collegati o comunque prontamente raggiungibili e che siano collegati tra loro mediante mezzi di comunicazione.

(5) Nel caso in cui il capo servizio svolga le sue funzioni per impianti gestiti da concessionari diversi, la sua nomina deve essere sottoscritta congiuntamente dai rispettivi concessionari e tecnici responsabili.

(6) Di norma non è consentito il cumulo di più mansioni durante l'esercizio.

(7) Un cumulo di mansioni può essere ammesso a condizione che i relativi compiti riferiti agli impianti possano essere assolti senza alcuna limitazione.

(8) Il personale svolge le proprie mansioni con la necessaria diligenza e osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni vigenti, nonché adottando le necessarie misure e le cautele atte ad evitare sinistri. Quando tuttavia si verifica un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i soccorsi possibili ed a porre in essere ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri. Il personale si adopera con perizia e diligenza anche in circostanze eccezionali non espressamente previste dalle norme di esercizio, ai fini della sicurezza e della regolarità dell'esercizio.

Art. 7 (Compiti del capo servizio)

(1) Il capo servizio ha il compito di eseguire e far eseguire tutte le disposizioni contenute nel regolamento d'esercizio e quelle impartite dal T.R. per la sicurezza e regolarità dell'esercizio, nonché di esigere dal personale l'impiego dei prescritti mezzi di protezione. Egli interviene di propria iniziativa in caso di situazioni particolari, integrando le disposizioni ricevute con provvedimenti propri atti a garantire o a ripristinare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio. In particolare il C. S.:

  1. durante l'esercizio deve trovarsi sempre in prossimità dello o degli impianti per i quali è responsabile ed essere reperibile in ogni momento anche a mezzo telefonico o radiotelefonico;
  2. esercita il controllo sull'impianto e sul regolare traffico dei viaggiatori;
  3. ha la vigilanza sull'attività e sul corretto comportamento del personale nei confronti dei viaggiatori;
  4. effettua regolarmente controlli sullo stato delle funi;
  5. deve provvedere alla manutenzione degli impianti, compresi i mezzi di soccorso in dotazione, secondo il programma e le istruzioni delle ditte costruttrici e del T.R.;
  6. deve provvedere all'effettuazione delle verifiche e prove regolamentari, compilando i relativi verbali e controllare la regolare tenuta del libro giornale;
  7. provvede affinchè venga assicurata la pronta disponibilità del personale e dei mezzi necessari per le operazioni di soccorso ed effettua periodicamente esercitazioni di salvataggio con le squadre all'uopo previste;
  8. deve dare immediata comunicazione al concessionario ed al T.R. nel caso in cui si verifichino incidenti od eventi che possono dar luogo a pericolo durante l'esercizio;
  9. segnala tempestivamente al T.R. e al concessionario eventuali guasti, difetti o anomalie degli impianti, allo scopo di ricevere le relative istruzioni;
  10. provvede affinchè venga osservato l'orario d'esercizio;
  11. risponde della buona conservazione dei materiali soggetti ad usura, di scorta, di ricambio e dei mezzi di protezione antinfortunistica;
  12. comunica al T.R. ed al concessionario l'elenco dei materiali soggetti ad usura e dei materiali di ricambio necessari per l'esercizio e la manutenzione;
  13. prende tutte le iniziative atte a garantire la sicurezza dell'esercizio in caso di condizioni atmosferiche avverse o eventi particolari;
  14. nel caso di eventi o di anomalie tecniche che compromettono la sicurezza del trasporto, deve sospendere il servizio, dandone immediata notizia al concessionario ed annotando sul libro giornale l'evento o l'anomalia e, se possibile, la causa accertata;
  15. stabilisce le mansioni del personale, nei limiti della relativa abilitazione, controllandone l'efficienza, i turni e la presenza sul lavoro, anche in relazione all'entità del traffico;
  16. cura la disponibilità del personale necessario in conformità al regolamento di esercizio e alle disposizioni del T.R.

Art. 8 (Compiti del macchinista)

(1) Il macchinista ha il compito di:

  1. provvedere a manovrare l'impianto occupandosi, eventualmente coadiuvato dagli agenti, anche del regolare stato di efficienza dell'intero macchinario, delle apparecchiature di sicurezza e di tutte le altre parti dell'impianto;
  2. restare nei pressi del posto di manovra, sempre pronto ad intervenire e sorvegliare il corretto funzionamento delle varie parti del macchinario e delle apparecchiature ausiliarie;
  3. eseguire, con l'aiuto degli agenti, le prescritte prove e verifiche giornaliere e curare la regolare compilazione del libro giornale per le parti di sua competenza;
  4. arrestare l'impianto e dare immediatamente notizia al capo servizio in caso di guasti o anomalie rilevati durante il funzionamento dell'impianto, attendendo le relative istruzioni; in caso di urgenza provvede direttamente;
  5. collaborare con il capo servizio in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da questo impartiti, compresi il recupero ed il soccorso dei viaggiatori;
  6. accertarsi che nessun viaggiatore si trovi nei veicoli al termine del servizio ed ogniqualvolta venga sospeso il funzionamento dell'impianto;
  7. tenere in consegna l'attrezzatura antincendio e di pronto soccorso, di cui cura la manutenzione;
  8. sorvegliare il tratto di linea visibile e prestare la massima attenzione alle segnalazioni degli agenti, accertandosi, in particolare, ogniqualvolta debba mettere in moto l'impianto, che detta manovra possa essere fatta senza alcun danno alle persone e cose, attendendo comunque il consenso delle altre stazioni;
  9. impedire, eventualmente coadiuvato dagli agenti, agli estranei l'accesso alla zona dei macchinari e dei veicoli in moto nelle stazioni, ed intervenire nel caso in cui si avveda di un irregolare comportamento dei viaggiatori.

Art. 9 (Compiti dell'agente)

(1) L'agente ha il compito di:

  1. rimanere costantemente sul posto di lavoro assegnatogli dal capo servizio durante l'esercizio, svolgendo le mansioni previste dal regolamento di esercizio;
  2. collaborare con il capo servizio e con il macchinista in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da essi impartiti, compresi il recupero ed il soccorso dei viaggiatori.

Art. 10 (Idoneità, qualifiche e rilascio dei certificati di abilitazione)

(1) Il riconoscimento dell'idoneità degli aspiranti alle qualifiche di capo servizio, di macchinista e di agente avviene mediante il rilascio di un certificato di abilitazione.

(2) I certificati di abilitazione sono rilasciati per le seguenti qualifiche:

  1. qualifica 1: capo servizio;
  2. qualifica 2: macchinista.

(3) Le qualifiche si riferiscono a ciascuna delle seguenti categorie di impianti:

  1. ascensori inclinati ed impianti speciali a fune non compresi nelle categorie successive;
  2. funivia bifune con movimento a va e vieni od intermittente; funicolare terrestre su rotaia;
  3. funivie bi- e monofune a moto continuo con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili; funivie monofune a movimento intermittente ed impianti assimilabili; così pure tutti gli altri impianti indicati nelle categorie M) e S);
  4. funivie monofune a moto continuo, con veicoli a collegamento permanente alla fune di trazione nonché gli altri impianti indicati nella categoria S);
  5. S/a) ascensori, sciovie a fune alta, slittovie, slittinovie ed impianti assimilabili, nonché gli impianti indicati nella categoria S/b);
  6. S/b) sciovie a fune bassa.

(4) Il certificato di abilitazione è rilasciato dall'Ufficio trasporti funiviari a chi abbia superato apposite prove d'esame e sia in possesso dei requisiti precisati nell'articolo 13.

(5) Il certificato di abilitazione di categoria superiore è valido, ad eccezione delle categorie A) e B), anche per le categorie inferiori, sempre che si riferisca alla stessa qualifica o ad una qualifica inferiore.

(6) Il riconoscimento dell'idoneità degli aspiranti alla qualifica 3 (agenti) è effettuato dal T.R. e dal capo servizio, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 6, ed è attribuito con la presentazione dell'elenco del personale secondo l'articolo 3, comma 1, lettera b) all'Ufficio trasporti funiviari

(7) Il T.R. ha la facoltà di riconoscere al macchinista l'abilitazione alle mansioni di capo servizio limitatamente all'impianto al quale lo stesso è addetto qualora tale macchinista abbia dato prova di idoneità, per un periodo non inferiore a mesi tre su un impianto dello stesso tipo. L'Ufficio trasporti funiviari ha facoltà di fare osservazione, sospendere o negare il riconoscimento; solo dopo il visto dell'Ufficio trasporti funiviari la nomina diventa definitiva.

Art. 11 (Esame)

(1) Nella domanda di ammissione all'esame il candidato deve dichiarare di possedere i requisiti di cui all'articolo 13; tali requisiti devono essere accertati prima del rilascio del certificato di abilitazione da parte dell'Ufficio trasporti funiviari.

(2) Gli esami sono svolti da un funzionario tecnico dell'Ufficio trasporti funiviari di qualifica funzionale non inferiore alla VI.

(3) Gli esami sono articolati in prove teoriche e prove pratiche sulla base del programma di cui all'allegato A. L'esame per gli aspiranti alle qualifiche per la categoria S/b) si basa sul programma di cui all'allegato B.

(4) L'ammissione alle prove pratiche è subordinata al superamento delle prove teoriche. La prova teorica comprende una prova scritta ed una prova orale; l'ammissione a quest'ultima è subordinata al superamento della prova scritta. Per gli aspiranti alle qualifiche per la categoria S) non è richiesta la prova pratica, qualora il T.R. dichiari la loro idoneità a svolgere le relative mansioni, avendo essi svolto un tirocinio per un periodo non inferiore a mesi tre su un impianto della stessa categoria.

(5) Il personale è soggetto ad esame di cui al comma 3, in caso di passaggio a qualifica o categoria superiore.

Art. 12 (Certificato di abilitazione)

(1) I certificati di abilitazione devono riportare le seguenti indicazioni:

  1. nome e cognome,
  2. data di nascita,
  3. residenza,
  4. qualifica e categoria,
  5. durata della validità,
  6. numero del documento,
  7. data di rilascio.

(2) Il certificato di abilitazione ha una validità di cinque anni; se viene rilasciato a persone che, al momento della domanda di rilascio, hanno compiuto il 60° anno di età, esso è valido fino al compimento del 65° anno di età; per chi ha superato il 65° anno di età il periodo di validità è di un anno. In ogni caso il certificato non è più valido al compimento del 70° anno di età, da parte del titolare. Il certificato di abilitazione può essere rinnovato, su istanza del titolare, ove persistano i requisiti psicofisici richiesti all'articolo 13. Se il certificato di abilitazione non viene rinnovato entro due anni dalla scadenza, l'idoneità deve essere nuovamente accertata secondo le modalità di cui all'articolo 11.

(3) La validità del certificato di abilitazione può essere sospesa dall'Ufficio trasporti funiviari per gravi e comprovati motivi o nel caso in cui il titolare sia riconosciuto responsabile di incidente o inconveniente che abbia arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio; è altresì sospesa nel caso in cui, a seguito di accertamenti d'ufficio, l'idoneità professionale risulti carente, oppure manchino i prescritti requisiti psicofisici. Il ripristino della validità è subordinato a nuovo accertamento dell'idoneità professionale o dei requisiti mancanti. Nel caso in cui non si presenti istanza di ripristino entro un anno dal provvedimento sospensivo, il certificato viene revocato.

(4) I certificati di abilitazione alla conduzione di impianti a fune in servizio pubblico rilasciati dalla Provincia autonoma di Trento sono riconosciuti anche nel territorio della Provincia di Bolzano.

Art. 13 (Requisiti per ottenere il certificato di abilitazione)

(1) L'età minima per ottenere la qualifica di capo servizio è di 21 anni, mentre per le altre qualifiche, compresa quella di agente, è di 18 anni.

(2) Di norma possono essere abilitati alla qualifica di capo servizio solo coloro che sono già abilitati alla qualifica di macchinista per impianti della stessa categoria o di categoria superiore; comunque, il candidato a capo servizio deve aver svolto un periodo di tirocinio non inferiore a 3 mesi come macchinista su un impianto della categoria per la quale è richiesto il certificato d'abilitazione, ovvero su un impianto di categoria superiore.

(3) L'abilitazione ed il relativo rinnovo per le qualifiche di capo servizio e macchinista sono subordinati al possesso dei requisiti psicofisici richiesti per le patenti di guida di tipo C o D di cui agli articoli da 319 a 324 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", e successive modifiche.

(4) L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato secondo i criteri fissati dall'articolo 119, comma 2, del nuovo codice della strada ( decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche); l'accertamento deve risultare da certificazione di data non anteriore a 3 mesi dalla presentazione della domanda per conseguire il certificato di abilitazione.

(5) Il candidato in possesso di patente di guida valida può produrre, in sostituzione dei certificati medici, copia della patente medesima; in tal caso la validità del certificato di abilitazione rilasciato o rinnovato corrisponde a quella della patente di guida, purché siano rispettati i limiti di cui al comma 2 dell'articolo 12;

(6) Il candidato alla qualifica di agente per qualunque categoria di impianto deve possedere i requisiti richiesti per la patente di guida di tipo B; è esentato dal presentare al T.R. i certificati medici esibendo allo stesso copia della patente di guida valida.

(7) Gli aspiranti all'idoneità per la qualifica di capo servizio delle categorie A), B) e C) devono preferibilmente essere in possesso di un diploma di maturità rilasciato da un istituto tecnico.

(8) In caso di richiesta di conferma della validità del certificato di abilitazione, l'interessato deve dimostrare di possedere i requisiti psicofisici sopraindicati.

(9) In caso di passaggio del personale a qualifica diversa restano invariati i termini di validità di cui all'articolo 12.

Art. 14 (Abrogazione di norme)

(1) Il decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 43, recante "Regolamento di esecuzione per l'articolo 27 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente le competenze e le attribuzioni del tecnico responsabile e del personale degli impianti a fune in servizio pubblico", modificato dai decreti del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1976, n. 57, 6 marzo 1992, n. 11, 2 maggio 1994, n. 14, e 24 maggio 1994, n. 17, è abrogato.

Allegato A
(articolo 11)

Programma d'esame:

(1) Per tutte le categorie, ad eccezione della categoria S/b, le prove teoriche vertono sulle seguenti materie:

  1. nozioni di elettrotecnica, con particolare riguardo agli impianti elettrici e di sicurezza impiegati sugli impianti a fune;
  2. nozioni di tecnologia dei materiali e delle lavorazioni, con particolare riguardo ai materiali impiegati nella costruzione degli impianti a fune, alle funi, all'esecuzione delle impalmature, alla confezione delle teste fuse ed alle altre operazioni relative agli impianti a fune;
  3. nozioni sul macchinario impiegato negli impianti a fune: argani, motori termici ed elettrici, riduttori, freni, veicoli, carrelli ecc.;
  4. nozioni relative alla costruzione e al funzionamento degli impianti a fune: ancoraggi ed attacchi di estremità, dispositivi di tensione, stazioni, sostegni, scarpe, rulliere, intervie, franchi, dispositivi di attacco dei veicoli all'anello trattivo, ecc.;
  5. nozioni sulla conduzione e manutenzione degli impianti a fune, nonché relative norme;
  6. nozioni relative ai compiti del personale addetto agli impianti a fune;
  7. nozioni di pronto soccorso concernenti ferite, emorragie, fratture, trasporto fratturati, congelamenti e respirazione artificiale;
  8. comportamento del personale in servizio, anche nei confronti del pubblico;
  9. nozioni sulla normativa che regola i servizi di trasporto pubblico funiviario: provvedimenti autorizzativi, organi di vigilanza, condizioni di trasporto, regolazione e controllo del traffico passeggeri, regolamenti di esercizio, orari e tariffe, infrazioni, comportamento in caso di incidente.
  10. nozioni di prevenzione incendio, comportamento in caso di incendio ed impiego di mezzi di estinzione.
  1. nozioni di elettrotecnica, con particolare riguardo agli impianti elettrici e di sicurezza impiegati sugli impianti a fune;
  2. nozioni di tecnologia dei materiali e delle lavorazioni, con particolare riguardo ai materiali impiegati nella costruzione degli impianti a fune, alle funi, all'esecuzione delle impalmature, alla confezione delle teste fuse ed alle altre operazioni relative agli impianti a fune;
  3. nozioni sul macchinario impiegato negli impianti a fune: argani, motori termici ed elettrici, riduttori, freni, veicoli, carrelli ecc.;
  4. nozioni relative alla costruzione e al funzionamento degli impianti a fune: ancoraggi ed attacchi di estremità, dispositivi di tensione, stazioni, sostegni, scarpe, rulliere, intervie, franchi, dispositivi di attacco dei veicoli all'anello trattivo, ecc.;
  5. nozioni sulla conduzione e manutenzione degli impianti a fune, nonché relative norme;
  6. nozioni relative ai compiti del personale addetto agli impianti a fune;
  7. nozioni di pronto soccorso concernenti ferite, emorragie, fratture, trasporto fratturati, congelamenti e respirazione artificiale;
  8. comportamento del personale in servizio, anche nei confronti del pubblico;
  9. nozioni sulla normativa che regola i servizi di trasporto pubblico funiviario: provvedimenti autorizzativi, organi di vigilanza, condizioni di trasporto, regolazione e controllo del traffico passeggeri, regolamenti di esercizio, orari e tariffe, infrazioni, comportamento in caso di incidente.
  10. nozioni di prevenzione incendio, comportamento in caso di incendio ed impiego di mezzi di estinzione.

(2) Le prove pratiche comprendono:

Allegato B
(articolo 11)

(1) Per gli aspiranti alle qualifiche per la categoria S/b le prove teoriche comprendono:

  1. nozioni relative alle norme di sicurezza;
  2. nozioni sui vari circuiti elettrici di sicurezza;
  3. nozioni sul funzionamento dell'impianto e sulle cause principali di incidenti;
  4. nozioni sull'installazione dell'impianto;
  5. nozioni sulle principali parti meccaniche;
  6. nozioni sul regolamento di esercizio;
  7. nozioni relative alle competenze ed attribuzioni del personale addetto.
  1. nozioni relative alle norme di sicurezza;
  2. nozioni sui vari circuiti elettrici di sicurezza;
  3. nozioni sul funzionamento dell'impianto e sulle cause principali di incidenti;
  4. nozioni sull'installazione dell'impianto;
  5. nozioni sulle principali parti meccaniche;
  6. nozioni sul regolamento di esercizio;
  7. nozioni relative alle competenze ed attribuzioni del personale addetto.

(2) Le prove pratiche consistono in prove di manovra e prove di verifiche periodiche.

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ActionAction11/12/2001 - Deliberazione del Consiglio provinciale 11 dicembre 2001, n. 7/01
ActionAction02/04/2001 - Delibera N. 1022 del 02.04.2001
ActionAction07/05/2001 - Delibera N. 1406 del 07.05.2001
ActionAction29/10/2001 - Delibera N. 3837 del 29.10.2001
ActionAction05/11/2001 - Delibera N. 3888 del 05.11.2001
ActionAction05/02/2001 - Delibera N. 281 del 05.02.2001
ActionAction05/11/2001 - Delibera N. 3893 del 05.11.2001
ActionAction03/09/2001 - Delibera N. 2991 del 03.09.2001
ActionAction17/04/2001 - Delibera N. 1174 del 17.04.2001
ActionAction21/05/2001 - Delibera N. 1645 del 21.05.2001
ActionAction21/05/2001 - Delibera N. 1646 del 21.05.2001
ActionAction15/01/2001 - Delibera N. 58 del 15.01.2001
ActionAction19/11/2001 - Delibera N. 4120 del 19.11.2001
ActionAction17/12/2001 - Delibera N. 4567 del 17.12.2001
ActionAction29/01/2001 - Delibera N. 225 del 29.01.2001
ActionAction10/12/2001 - Delibera N. 4453 del 10.12.2001
ActionAction26/03/2001 - Delibera N. 902 del 26.03.2001
ActionAction19/02/2001 - Delibera N. 498 del 19.02.2001
ActionAction18/06/2001 - Delibera N. 2000 del 18.06.2001
ActionAction17/12/2001 - Delibera N. 4601 del 17.12.2001
ActionAction17/12/2001 - Delibera N. 4656 del 17.12.2001
ActionAction14/05/2001 - Delibera N. 1537 del 14.05.2001
ActionAction21/05/2001 - Delibera N. 1608 del 21.05.2001
ActionAction17/12/2001 - Delibera N. 4607 del 17.12.2001
ActionAction15/10/2001 - Delibera N. 3598 del 15.10.2001
ActionAction26/11/2001 - Delibera N. 4269 del 26.11.2001
ActionAction23/04/2001 - Delibera N. 1266 del 23.04.2001
ActionAction09/07/2001 - Beschluss N. 2222 del 09.07.2001
ActionAction08/10/2001 - Delibera N. 3522 del 08.10.2001
ActionAction05/02/2001 - Delibera N. 304 del 05.02.2001
ActionAction10/12/2001 - Delibera N. 4466 del 10.12.2001
ActionAction02/04/2001 - Delibera N. 986 del 02.04.2001
ActionAction17/12/2001 - Delibera N. 4600 del 17.12.2001
ActionAction12/02/2001 - Delibera N. 349 del 12.02.2001
ActionAction12/02/2001 - Delibera N. 387 del 12.02.2001
ActionAction26/03/2001 - Delibera N. 867 del 26.03.2001
ActionAction17/04/2001 - Delibera N. 1193 del 17.04.2001
ActionAction23/04/2001 - Delibera N. 1245 del 23.04.2001
ActionAction23/04/2001 - Delibera N. 1254 del 23.04.2001
ActionAction21/05/2001 - Delibera N. 1619 del 21.05.2001
ActionAction25/06/2001 - Delibera N. 2043 del 25.06.2001
ActionAction27/08/2001 - Delibera N. 2830 del 27.08.2001
ActionAction24/09/2001 - Delibera N. 3322 del 24.09.2001
ActionAction24/09/2001 - Delibera N. 3359 del 24.09.2001
ActionAction29/10/2001 - Delibera N. 3769 del 29.10.2001
ActionAction03/12/2001 - Delibera N. 4326 del 03.12.2001
ActionAction28/12/2001 - Delibera N. 4786 del 28.12.2001
ActionAction28/12/2001 - Delibera N. 4866 del 28.12.2001
ActionAction07/02/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 33 del 07.02.2001
ActionAction16/01/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 12 del 16.01.2001
ActionAction19/01/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 17 del 19.01.2001
ActionAction20/01/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 19 del 20.01.2001
ActionAction06/03/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 43 del 06.03.2001
ActionAction14/03/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 54 del 14.03.2001
ActionAction20/03/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 71 del 20.03.2001
ActionAction24/03/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 75 del 24.03.2001
ActionAction26/03/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 81 del 26.03.2001
ActionAction26/03/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 83 del 26.03.2001
ActionAction30/03/2001 - Corte costituzionale - Sentenza N. 84 del 30.03.2001
ActionAction04/04/2001 - Corte costituzionale - Sentenza N. 97 del 04.04.2001
ActionAction09/04/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 90 del 09.04.2001
ActionAction12/04/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 12.04.2001
ActionAction19/04/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 95 del 19.04.2001
ActionAction26/04/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 26.04.2001
ActionAction27/04/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 27.04.2001
ActionAction30/04/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 103 del 30.04.2001
ActionAction30/04/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 30.04.2001
ActionAction10/05/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 10.05.2001
ActionAction15/05/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 111 del 15.05.2001
ActionAction22/05/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 128 del 22.05.2001
ActionAction24/05/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 137 del 24.05.2001
ActionAction28/05/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 28.05.2001
ActionAction28/05/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 28.05.2001
ActionAction31/05/2001 - Corte costituzionale - Sentenza N. 170 del 31.05.2001
ActionAction01/06/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 149 del 01.06.2001
ActionAction01/06/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 150 del 01.06.2001
ActionAction13/06/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 154 del 13.06.2001
ActionAction18/06/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 18.06.2001
ActionAction07/07/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 171 del 07.07.2001
ActionAction16/07/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 175 del 16.07.2001
ActionAction20/07/2001 - Corte costituzionale - Sentenza N. 272 del 20.07.2001
ActionAction23/07/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 190 del 23.07.2001
ActionAction23/07/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 191 del 23.07.2001
ActionAction25/07/2001 - Corte costituzionale - Sentenza N. 292 del 25.07.2001
ActionAction27/07/2001 - Corte costituzionale - Sentenza N. 313 del 27.07.2001
ActionAction27/07/2001 - Corte costituzionale - Sentenza N. 314 del 27.07.2001
ActionAction27/07/2001 - Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 27.07.2001
ActionAction01/08/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 01.08.2001
ActionAction25/08/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 219 del 25.08.2001
ActionAction31/08/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 226 del 31.08.2001
ActionAction24/09/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 24.09.2001
ActionAction05/10/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 253 del 05.10.2001
ActionAction05/10/2001 - Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 05.10.2001
ActionAction24/10/2001 - Corte costituzionale - Sentenza N. 340 del 24.10.2001
ActionAction24/10/2001 - Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 24.10.2001
ActionAction06/11/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 06.11.2001
ActionAction07/11/2001 - Corte costituzionale - Sentenza N. 353 del 07.11.2001
ActionAction15/11/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 285 del 15.11.2001
ActionAction15/11/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 286 del 15.11.2001
ActionAction22/11/2001 - Corte costituzionale - Sentenza N. 371 del 22.11.2001
ActionAction14/12/2001 - Corte costituzionale - Sentenza N. 406 del 14.12.2001
ActionAction18/12/2001 - Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 18.12.2001
ActionAction21/12/2001 - Corte costituzionale - Sentenza N. 419 del 21.12.2001
ActionAction10/01/2001 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 6 vom 10.01.2001
ActionAction16/01/2001 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 13 vom 16.01.2001
ActionAction14/03/2001 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 54 vom 14.03.2001
ActionAction09/04/2001 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 91 vom 09.04.2001
ActionAction24/05/2001 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 134 vom 24.05.2001
ActionAction12/02/2001 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 34 vom 12.02.2001
ActionAction25/05/2001 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 136 vom 25.05.2001
ActionAction15/11/2001 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 289 vom 15.11.2001
ActionAction15/11/2001 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 291 vom 15.11.2001
ActionAction25/06/2001 - Deliberazione della Giunta provinciale 25 giugno 2001, n. 2068
ActionAction06/08/2001 - CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionAction28/08/2001 - CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionAction05/07/2001 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 41
ActionAction21/12/2001 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 dicembre 2001, n. 41/2.0
ActionAction31/01/2001 - LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction31/01/2001 - LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction18/10/2001 - Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 *
ActionAction06/08/2001 - Contratto di comparto 6 agosto 2001
ActionAction15/01/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2001, n. 2
ActionAction31/01/2001 - LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction31/01/2001 - LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction31/01/2001 - Legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 3
ActionAction05/02/2001 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 febbraio 2001, n. 4
ActionAction19/02/2001 - Legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 4
ActionAction19/02/2001 - Legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 6
ActionAction21/02/2001 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 febbraio 2001, n. 7
ActionAction22/02/2001 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 febbraio 2001, n. 8
ActionAction22/02/2001 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 febbraio 2001, n. 9
ActionAction01/03/2001 - Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction12/03/2001 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 marzo 2001, n. 10
ActionAction16/03/2001 - Decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 174
ActionAction23/03/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
ActionAction29/03/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 29 marzo 2001 , n. 12
ActionAction06/04/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 6 aprile 2001, n. 13
ActionAction06/04/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 6 aprile 2001, n. 14
ActionAction12/04/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2001, n. 16
ActionAction12/04/2001 - Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 221
ActionAction18/04/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 18 aprile 2001, n. 17
ActionAction08/05/2001 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 19
ActionAction08/05/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2001, n. 20
ActionAction08/05/2001 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 21
ActionAction10/05/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 10 maggio 2001, n. 22
ActionAction10/05/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 10 maggio 2001, n. 23
ActionAction14/05/2001 - Decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 259
ActionAction16/05/2001 - Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction18/05/2001 - Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction21/05/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2001, n. 27
ActionAction22/05/2001 - Decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 262
ActionAction23/05/2001 - Decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272
ActionAction25/05/2001 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 maggio 2001, n. 28
ActionAction25/05/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 25 maggio 2001, n. 29
ActionAction29/05/2001 - Decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283
ActionAction06/06/2001 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2001, n. 31
ActionAction15/06/2001 - Contratto collettivo 15 giugno 2001
ActionAction19/06/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2001, n. 34
ActionAction25/06/2001 - Delibera N. 2050 del 25.06.2001
ActionAction29/06/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 29 giugno 2001, n. 36
ActionAction04/07/2001 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 4 luglio 2001, n. 38
ActionAction05/07/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41
ActionAction26/07/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 26 luglio 2001, n. 43
ActionAction26/07/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 26 luglio 2001, n. 44
ActionAction06/08/2001 - Contratto di comparto6 agosto 2001
ActionAction10/08/2001 - LEGGE PROVINCIALE 10 agosto 2001, n. 8
ActionAction10/08/2001 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 agosto 2001, n. 46
ActionAction14/08/2001 - Legge provinciale 14 agosto 2001, n. 9
ActionAction14/08/2001 - Legge provinciale 14 agosto 2001, n. 10
ActionAction16/08/2001 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
ActionAction28/08/2001 - Contratto collettivo 28 agosto 2001
ActionAction30/08/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 30 agosto 2001, n. 49
ActionAction05/09/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 5 settembre 2001, n. 50
ActionAction11/09/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2001, n. 53
ActionAction17/09/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 17 settembre 2001, n. 55
ActionAction04/10/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 4 ottobre 2001, n. 57
ActionAction08/10/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2001, n. 59
ActionAction18/10/2001 - Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction19/10/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 19 ottobre 2001, n. 60
ActionAction19/10/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 19 ottobre 2001, n. 62
ActionAction26/10/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2001 , n. 63
ActionAction26/10/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2001, n. 66
ActionAction05/11/2001 - LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 2001, n. 11
ActionAction05/11/2001 - Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 12
ActionAction05/11/2001 - Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13
ActionAction05/11/2001 - Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
ActionAction07/11/2001 - Legge provinciale 7 novembre 2001, n. 15
ActionAction07/11/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 7 novembre 2001, n. 69
ActionAction09/11/2001 - Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
ActionAction12/11/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 12 novembre 2001, n. 72
ActionAction15/11/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 292 del 15.11.2001
ActionAction16/11/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74
ActionAction27/11/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 318 del 27.11.2001
ActionAction30/11/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 30 novembre 2001, n. 76
ActionAction30/11/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 30.11.2001
ActionAction30/11/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 30.11.2001
ActionAction05/12/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2001, n. 78
ActionAction05/12/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2001, n. 80
ActionAction05/12/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2001, n. 81
ActionAction13/12/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 13 dicembre 2001, n. 82
ActionAction17/12/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2001, n. 84
ActionAction18/12/2001 - Contratto collettivo 18 dicembre 2001
ActionAction19/12/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 19.12.2001
ActionAction19/12/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 371 del 19.12.2001
ActionAction19/12/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 373 del 19.12.2001
ActionAction20/12/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 20.12.2001
ActionAction20/12/2001 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.12.2001
ActionAction21/12/2001 - Decreto del Presidente della Provincia 21 dicembre 2001, n. 86
ActionAction28/12/2001 - Legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 18
ActionAction28/12/2001 - Legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19
ActionAction19/12/2001 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 367 vom 19.12.2001
ActionAction22/01/2001 - Legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1 
ActionAction28/11/2001 - Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17 
ActionAction19/02/2001 - Legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5 
ActionAction05/03/2001 - Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
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