(1) L'età minima per ottenere la qualifica di capo servizio è di 21 anni, mentre per le altre qualifiche, compresa quella di agente, è di 18 anni.
(2) Di norma possono essere abilitati alla qualifica di capo servizio solo coloro che sono già abilitati alla qualifica di macchinista per impianti della stessa categoria o di categoria superiore; comunque, il candidato a capo servizio deve aver svolto un periodo di tirocinio non inferiore a 3 mesi come macchinista su un impianto della categoria per la quale è richiesto il certificato d'abilitazione, ovvero su un impianto di categoria superiore.
(3) L'abilitazione ed il relativo rinnovo per le qualifiche di capo servizio e macchinista sono subordinati al possesso dei requisiti psicofisici richiesti per le patenti di guida di tipo C o D di cui agli articoli da 319 a 324 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", e successive modifiche.
(4) L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato secondo i criteri fissati dall'articolo 119, comma 2, del nuovo codice della strada ( decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche); l'accertamento deve risultare da certificazione di data non anteriore a 3 mesi dalla presentazione della domanda per conseguire il certificato di abilitazione.
(5) Il candidato in possesso di patente di guida valida può produrre, in sostituzione dei certificati medici, copia della patente medesima; in tal caso la validità del certificato di abilitazione rilasciato o rinnovato corrisponde a quella della patente di guida, purché siano rispettati i limiti di cui al comma 2 dell'articolo 12;
(6) Il candidato alla qualifica di agente per qualunque categoria di impianto deve possedere i requisiti richiesti per la patente di guida di tipo B; è esentato dal presentare al T.R. i certificati medici esibendo allo stesso copia della patente di guida valida.
(7) Gli aspiranti all'idoneità per la qualifica di capo servizio delle categorie A), B) e C) devono preferibilmente essere in possesso di un diploma di maturità rilasciato da un istituto tecnico.
(8) In caso di richiesta di conferma della validità del certificato di abilitazione, l'interessato deve dimostrare di possedere i requisiti psicofisici sopraindicati.
(9) In caso di passaggio del personale a qualifica diversa restano invariati i termini di validità di cui all'articolo 12.