(1) Il Direttore della Ripartizione foreste pubblica, per trenta giorni consecutivi, un avviso relativo ai posti da occupare per i singoli profili professionali, con indicazione di eventuali ulteriori titoli di preferenza, all'albo della direzione di ripartizione, degli uffici centrali, degli ispettorati forestali e dell'ufficio con funzione di coordinamento delle stazioni di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio situate sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano.
(2) Le domande di trasferimento possono essere presentate rispettivamente entro le ore dodici del trentesimo giorno dalla data dell'avviso o spedite con lettera raccomandata entro il medesimo termine.
(3) Nella domanda possono essere indicate, in stretto ordine decrescente di preferenza, cinque sedi di proprio godimento, di cui i primi due di posti banditi e ulteriori tre di posti che potrebbero rendersi vacanti nel corso dei trasferimenti.
(4) In sede di formazione della graduatoria per ogni posto da occupare il Direttore della Ripartizione foreste verifica se i singoli candidati siano in possesso dei relativi requisiti di accesso, tenendo conto delle esigenze di servizio e delle eventuali difficoltà insuperabili nei rapporti interpersonali.
(5) Tra i candidati ammessi viene formata la graduatoria nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 6.
(6) Le graduatorie sono pubblicate contestualmente per 15 giorni consecutivi agli albi di cui al comma 1.
(7) I trasferimenti si effettuano a tempo indeterminato.
(8) Su richiesta dell'interessato e sentiti i direttori d'ufficio competenti il trasferimento può essere revocato entro i successivi sei mesi prescindendo dalla graduatoria a condizione che il posto originario sia ancora disponibile.