(1) Le autovetture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono dotate di un distintivo, da apporre sul parabrezza, dalle dimensioni di 16 x 9,5 cm, recante lo stemma della Provincia dai colori rosso e oro su fondo bianco, sopra lo stemma in alto le scritte in nero "Autonome Provinz Bozen Südtirol" "Provincia Autonoma di Bolzano", nonché sotto lo stemma in basso le scritte "Landeshauptmann" "Presidente" ovvero "Landeshauptmann-Stellvertreter" "Vice-Presidente" o "Landesrat" "Assessore".
(2) I restanti autoveicoli ed i motoveicoli recano uno speciale distintivo ben visibile, le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Presidente della Provincia.
(3) Gli autoveicoli ed i motoveicoli destinati al Servizio strade, all'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, nonché all'Azienda provinciale foreste e demanio recano un ulteriore distintivo, approvato con il decreto di cui al comma 2, indicante il servizio cui sono assegnati.
(2) Durante i servizi di rappresentanza ufficiali, l'autovettura del Presidente della Giunta è munita di un guidoncino con lo stemma della Provincia, conforme al modello stabilito con il decreto di cui al comma 2.