(1) Chiunque produca latte, carne o uova poste in commercio tali e quali o sotto forma di prodotti lavorati ai sensi della legge provinciale 22 gennaio 2001, n.1, è tenuto al rispetto delle norme sotto indicate.
(2) Sono ammessi esclusivamente i foraggi, le premiscele e gli additivi riportati negli allegati B1, B2, B3 e B4. Per i mangimi composti è pertanto sempre obbligatorio dichiarare espressamente le singole materie prime in ordine di peso decrescente.
(3) Tutti i mangimi (mangimi semplici, completi e complementari, premiscele e additivi) devono essere integri, non contraffatti e devono presentare le normali caratteristiche commerciali. Gli stessi non devono essere in alcun modo pericolosi per la salute animale o umana e non possono essere posti in circolazione in forme che possano indurre in errore.
(4) Tutti i foraggi (foraggi di base e singole materie prime), premiscele o sostanze additive non possono evidenziare le seguenti caratteristiche negative: danneggiamento o deterioramento dovuto a rancidità ed attacco di muffe, contaminazione da micotossine, attacchi parassitari, presenza di erbicidi, insetticidi o metalli pesanti, contaminazione radioattiva ecc.