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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 11)
Contrassegnazione di alimenti con caratteristiche "non OGM"2)

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 6 febbraio 2001, n. 6.
2)
Il titolo è stato così modificato dall'art. 15, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 1 (Finalità)

(1) La presente legge disciplina la contrassegnazione di alimenti con caratteristiche “non OGM” al fine di informare il consumatore sulle caratteristiche degli stessi. 3)

3)
L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 2, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 2 (Ambito di applicazione e definizioni)

(1) La presente legge permette di contrassegnare gli alimenti con caratteristiche “non OGM” prodotti in Alto Adige. Per la produzione di alimenti di origine animale con caratteristiche “non OGM” sono utilizzati esclusivamente mangimi con caratteristiche “non OGM”.

(2) Ai sensi della presente legge si considerano alimenti e mangimi con caratteristiche “non OGM”, di seguito denominati alimenti e mangimi “non OGM”, quelli che:

  1. non sono costituiti da organismi geneticamente modificati e non contengono organismi geneticamente modificati;
  2. non sono stati prodotti con organismi geneticamente modificati o con l’ausilio di organismi geneticamente modificati;
  3. non contengono ingredienti o additivi prodotti da o con l’ausilio di organismi geneticamente modificati per i quali sussiste l’obbligo di contrassegnazione come organismi geneticamente modificati;
  4. sono stati prodotti senza l’impiego dell’ingegneria genetica;
  5. non derivano da incroci di organismi geneticamente modificati oppure da incroci di organismi geneticamente modificati con organismi non modificati.

(3) La presenza casuale e tecnicamente non evitabile di organismi geneticamente modificati, di prodotti ottenuti da o tramite organismi geneticamente modificati non ha rilevanza fino a quando può essere dimostrato il controllo del rispetto delle regole previste. 4)

4)
L'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 3, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 3 (Contrassegnazione)

(1) Gli alimenti che hanno i requisiti di cui all’articolo 2 possono essere contrassegnati dalla dicitura “non OGM”, previa autorizzazione del Comitato per i prodotti “non OGM”.

(2) La domanda di autorizzazione è indirizzata al Comitato per i prodotti “non OGM” e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  1. dichiarazione relativa alla composizione del prodotto (specifiche tecniche),
  2. descrizione del processo di produzione,
  3. certificazioni o dichiarazioni sulla caratteristica “non OGM” di tutti gli ingredienti e ausiliari, nonché delle colture impiegate.

(3) Il Comitato per i prodotti “non OGM” conferisce al richiedente il diritto di contraddistinguere gli alimenti con il contrassegno “non OGM” per un periodo di quattro anni.

(4) Qualora l’alimento subisca delle variazioni che fanno venir meno i requisiti previsti per l’apposizione del contrassegno, l’interessato deve darne immediata comunicazione all’Agenzia provinciale per l’ambiente ed astenersi dall’apporre il contrassegno.

(5) Nel caso in cui l’alimento non soddisfi più i requisiti richiesti per l’apposizione del contrassegno, il relativo diritto viene revocato. 5)

5)
L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 4, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 4 (Controllo del prodotto)

(1) Il Comitato per i prodotti “non OGM” verifica i dati riportati nelle domande ed i prodotti per i quali è richiesto il contrassegno “non OGM”.

(2) Ai fini di tali verifiche il Comitato può anche richiedere l’esecuzione di specifiche analisi di laboratorio, da effettuarsi presso i laboratori dell’Agenzia provinciale dell’ambiente o altri laboratori accreditati. Tali analisi sono soggette a pagamento.

(3) Il Comitato per i prodotti “non OGM” può proporre ai Servizi veterinari o ai Servizi igiene e sanità pubblica dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige l’esecuzione di specifici controlli ufficiali al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge. 6)

6)
L'art. 4 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 5, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 5 (Comitato per i prodotti “non OGM“)

(1) Al Comitato per i prodotti “non OGM” spetta trattare le domande di cui all’articolo 3 ed i ricorsi. Esso è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da:

  1. una persona rappresentante il dipartimento competente per l’ambiente, designata dall’assessore o assessora provinciale;
  2. una persona rappresentante il dipartimento competente per la sanità, designata dall’assessore o assessora provinciale;
  3. una persona rappresentante il dipartimento competente per l’agricoltura, designata dall’assessore o assessora provinciale;
  4. una persona rappresentante il dipartimento competente per il Servizio veterinario provinciale, designata dall’assessore o assessora provinciale;
  5. una persona rappresentante il Centro tutela consumatori e utenti;
  6. una persona rappresentante il settore alimentare, designata dalla Camera di commercio di Bolzano;
  7. una persona rappresentante i produttori agricoli, designata dall’associazione professionale degli agricoltori maggiormente rappresentativa a livello provinciale.

(2) In caso di assenza o impedimento i membri designano di volta in volta un membro supplente. Il Comitato per i prodotti “non OGM” è legalmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. 7)

7)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 6, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 6 (Utilizzazione di mangimi con caratteristiche “non OGM“)  delibera sentenza

(1) Gli alimenti di origine animale possono essere contrassegnati ai sensi dell’articolo 3, solo se ottenuti da animali alimentati esclusivamente con mangimi “non OGM”. È inoltre indispensabile che a questi animali non vengano somministrati, tramite mangimi, antibiotici, ormoni, farina di sangue o di ossa, o altre sostanze improprie e che venga rispettata la composizione dei mangimi stabilita dalla Giunta provinciale. È comunque ammessa la somministrazione di antibiotici, ormoni o altri farmaci necessari per la terapia e prescritti da un veterinario.

(2) Per la contrassegnazione di mangimi trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2 e seguenti, utilizzando la seguente dizione: “idoneo per la produzione di alimenti con caratteristiche “non OGM”. 8)

massimeDelibera N. 932 del 20.06.2011 - Determinazione della composizione dei mangimi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1
8)
L'art. 6 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 7, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 7 (Sanzioni amministrative)

(1) Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nel caso in cui il fatto costituisca reato, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

  1. chiunque contrassegna un prodotto utilizzando il contrassegno o la dicitura previsti dagli articoli 3 e 6 senza aver acquisito il relativo diritto, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 15.000,00 euro a 25.000,00 euro;
  2. chiunque nella domanda di cui all'articolo 3, comma 2, fornisca dati falsi o, chiunque, in violazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, non comunichi le avvenute variazioni o non si astenga dal contrassegnare il prodotto, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro;
  3. chiunque continui a contrassegnare un prodotto utilizzando il contrassegno o la dizione previsti dagli articoli 3 e 6, dopo che il relativo diritto è stato revocato o è scaduto, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro.

(2) Per l’accertamento e le contestazioni delle violazioni e per la comminazione delle ingiunzioni è competente l’Agenzia provinciale per l’ambiente. Per l’accertamento e le contestazioni delle violazioni di cui alla presente legge sono altresì competenti gli organi di controllo previsti dalle leggi vigenti in materia. 9)

9)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 8, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 8 (Disposizione transitoria)

(1) I materiali di imballaggio recanti il contrassegno o logo autorizzati ai sensi della precedente normativa, presenti in magazzino al momento dell’entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte. 10)

10)
L'art. 8 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 9, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 9 (Entrata in vigore)

(1) Le presenti disposizioni entrano in vigore al termine del relativo procedimento di notifica di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998. 11)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

11)
L'art. 9 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 10, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
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