(1) Ai medici specialisti ambulatoriali è corrisposto mensilmente un compenso forfettario orario nella misura e con la decorrenza di cui alla presente tabella:
1. 1. 95 1. 12. 95 1. 1. 96 1. 9. 96 1. 9. 97
21.839 22.384 22.743 23.539 24.245
(2) Gli incrementi di anzianità di cui agli articoli 32, commi 1 e 3, e 34, comma 2, del D.P.R. 28 settembre 1990, n. 316, calcolati alla data del 29 febbraio 1996, compreso il maturato economico alla stessa data, vengono mantenuti dai singoli interessati. Sull'ammontare complessivo si applica un successivo incremento del 3,50% dal 1 settembre 1996 e un ulteriore incremento del 3% dal 1 settembre 1997, calcolato sull'importo risultante dall'applicazione della precedente percentuale.
(3) Con riferimento alle anzianità maturate ai sensi e agli effetti degli articoli 32 e 34 del D.P.R. n. 316/1990 nei confronti dei medici già titolari di incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce di anzianità e degli scatti biennali è valutata l'intera anzianità di servizio maturata senza soluzione di continuità presso gli Enti firmatari dell'accordo dell'11 giugno 1975 e ai sensi dell'accordo stesso. Con tale anzianità viene cumulata quella maturata successivamente e senza soluzione di continuità con il precedente rapporto. In caso di servizio prestato senza soluzione di continuità presso più Enti mutuo-previdenziali o presso più Aziende, l'anzianità da valutare è quella maggiore. Ai fini della determinazione dell'anzianità non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti.
(4) Per le assenze dal servizio che non rientrano tra quelle retribuite ai sensi degli articoli 19 e 25, commi 1 e 2, e articolo 26 nessun compenso va corrisposto allo specialista attesa la natura professionale del rapporto con l'Azienda.
(5) Il compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la fine del mese di competenza.
(6) Per l'attività svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle 6 il compenso orario di cui al presente articolo è maggiorato nella misura del 30%.
(7) Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione è del 50%.
(8) La Provincia attuano, di intesa con le Aziende e sentito il sindacato firmatario, forme di coordinamento tra le varie Aziende allo scopo di assicurare entro il 27 di ciascun mese la corretta corresponsione, nei confronti dei medici ambulatoriali, dei compensi ai medesimi spettanti ai sensi del presente Accordo.