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In vigore al: 11/09/2012

a) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 28341)
Autorizzazione all'Assessore provinciale alla Sanità, dott. Otto Saurer, a firmare l'accordo collettivo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali

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1)

pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 settembre 1997, N. 42

Art. 10 (Modalità per l'attribuzione dei turni disponibili)

(1) Premesso che lo specialista può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola branca e all'interno di uno o più ambiti zonali limitrofi anche se appartenenti a province diverse confinanti della stessa Regione e che le ore di attività che risultano vacanti a qualsiasi titolo sono ricoperte o attraverso conferimento di incarico nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili, l'avente diritto è individuato attraverso il seguente ordine di priorità:

  • a)  specialista che nella specialità esercitata svolga, nell' ambito zonale, esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo, documentata dal foglio notizie; medico generico ambulatoriale, di cui alla "norma finale n. 9" in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, che faccia richiesta al Comitato di cui all'articolo 11 di ottenere un incarico specialistico nella branca di cui è in possesso del titolo di specializzazione per un numero di ore non superiore a quello dell'incarico di cui è titolare; è consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista non copra per intero l'orario di attività che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio;
  • b)  specialista che svolga esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo (documentata dal foglio notizie) in diverso ambito zonale limitrofo, anche se appartenente ad altra provincia confinante della stessa Regione. Relativamente all' attività svolta come aumento di orario ai sensi della presente lettera b) allo specialista non compete il rimborso delle spese di accesso di cui all'articolo 34;
  • c)  specialista titolare di incarichi in branche diverse e che esercita esclusivamente attività ambulatoriale, il quale richiede di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico;
  • d)  specialista che svolga altra attività con rapporto convenzionale o sia titolare di un rapporto di dipendenza, il quale si sia dichiarato disponibile a svolgere esclusivamente attività ambulatoriale e a rinunciare al rapporto convenzionale o a quello di dipendenza;
  • e)  medico titolare di incarico in via esclusiva a tempo indeterminato per la medicina dei Servizi ex articolo 48 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 confermato ai sensi dell' articolo 8 comma 1 bis del D.Lgs. n. 517/1993 in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, che faccia richiesta al Comitato zonale di cui all'articolo 11 per ottenere un incarico specialistico nella branca di cui è in possesso del titolo di specializzazione. È consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista non copra per intero l'orario di attività che il medico stesso svolgeva come medico dei servizi;
  • f)  specialista titolare di incarico in altro ambito territoriale zonale, definito ai sensi dell' articolo 11, che faccia richiesta al Comitato zonale di cui all'articolo 11 di essere trasferito nel territorio in cui si è determinata la disponibilità. Tale specialista, ove riceva l'incarico, deve trasferire la propria residenza nel Comune nel cui ambito è sito il presidio ambulatoriale;
  • g)  specialista titolare di incarico che esercita esclusivamente attività ambulatoriale e chiede il passaggio in altra branca della quale è in possesso del titolo di specializzazione;
  • h)  specialista in atto titolare di incarico nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attività sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all' articolo 3;
  • i)  specialista titolare di pensione a carico di Enti diversi dall' ENPAM.

(2) Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera da a) ad i), l'anzianità di servizio ambulatoriale o di attività riconosciuta equivalente, in virtù di precedenti accordi costituisce titolo di precedenza a parità di condizione; in caso di pari anzianità di servizio è data precedenza all'anzianità di specializzazione.

(3) In ogni caso, allo specialista disponibile ad assumere l'incarico ai sensi del comma 1, non è consentito il trasferimento qualora non abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno 18 mesi nell'incarico in atto alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di disponibilità.

(4) Lo specialista in posizione di priorità viene invitato dal Comitato zonale di cui all'articolo 11, a compilare dichiarazione di disponibilità al conferimento dell'incarico, da inoltrare entro 20 giorni alla Azienda, per la formalizzazione dell'incarico, che dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione.

(5) In deroga alle priorità ed alle procedure di cui ai commi che precedono, ove presso un presidio e per una determinata branca specialistica si verifichi un incremento delle richieste di prestazioni, la Azienda, sentito il Sindacato firmatario del presente Accordo, ha la facoltà di attribuire aumenti di orario ad uno o più specialisti che prestano servizio nel presidio e nella branca, sempreché il sanitario interessato al provvedimento svolga in via esclusiva attività professionale ai sensi del presente Accordo.

(6) La Azienda deve notificare al Comitato zonale entro 15 gioni dal provvedimento il nominativo del sanitario cui è stato incrementato l'orario e la consistenza numerica dell'orario aumentato.

(7) In attesa del conferimento dell'incarico secondo le procedure suindicate la Azienda può conferire incarichi provvisori secondo l'ordine della graduatoria con priorità per i medici non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilità.

(8) L'incarico provvisorio dura un anno, è riconfermabile previa verifica da parte della Azienda del fabbisogno.

(9) Allo specialista incaricato in via provvisoria ai sensi del precedente comma 8 spetta il trattamento economico di cui agli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 in quanto spettanti. Vengono inoltre applicati gli articoli 16, 18, 19, 26, 27 e 28.

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