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In vigore al: 11/09/2012

a) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 28341)
Autorizzazione all'Assessore provinciale alla Sanità, dott. Otto Saurer, a firmare l'accordo collettivo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali

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1)

pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 settembre 1997, N. 42

Art. 14 (Doveri e compiti dello specialista)

(1) Lo specialista che presta la propria attività per la Azienda deve:

  • a)  attenersi alle disposizioni che la Azienda emana per il buon funzionamento dei presidi ed il perseguimento dei fini istituzionali;
  • b)  attenersi alle disposizioni contenute nel presente Accordo;
  • c)  redigere e trasmettere al Comitato di cui all' articolo 11 entro il 15 febbraio di ciascun anno il foglio notizie di cui all'allegato B;
  • d)  osservare l' orario di attività indicato nella lettera di incarico.

(2) Le Aziende provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per i medici dipendenti.

(3) A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate delle trattenute mensili sulle competenze dello specialista inadempiente, previa rilevazione contabile, sulla documentazione in possesso della Azienda delle ore di lavoro non effettuate.

(4) Poiché l'inosservanza dell'orario è fonte di disservizio, ripetute e non occasionali infrazioni in materia devono essere contestate per iscritto allo specialista da parte della Azienda; in caso di recidiva o persistenza la Azienda deferisce lo specialista alla Commissione di cui all'articolo 13 per i provvedimenti disciplinari.

(5) Il mancato invio del foglio notizie o infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento dello specialista alla Commissione di cui all'articolo 13 per i provvedimenti di competenza, anche per iniziativa del Comitato Zonale.

(6) Gli specialisti già in servizio, nel prendere visione presso il luogo di lavoro del presente Accordo, rilasciano esplicita dichiarazione di accettazione dell'Accordo stesso.

(7) Il rifiuto di lasciare la suddetta dichiarazione comporta l'automatica decadenza dall'incarico.

(8) Lo specialista che presta la propria attività per la Azienda deve inoltre assolvere ai seguenti compiti fermo restante il rispetto dei doveri deontologici:

  • a)  assicurare il consulto con il medico di base, previa autorizzazione della Azienda;
  • b)  assicurare il consulto specialistico interdisciplinare;
  • c)  rispondere ai quesiti clinici compilando il referto specialistico da inviare al richiedente in busta chiusa;
  • d)  utilizzare i referti degli accertamenti diagnostici effettuati in altri presidi sanitari, compatibilmente con le condizioni cliniche in atto del soggetto, evitando la duplicazione inutile e non necessaria delle prestazioni sanitarie;
  • e)  compilare le proposte motivate di ricovero correlandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente;
  • f)  adeguarsi alle disposizioni della Azienda in tema di interventi sanitari di preospedalizzazione e di dimissione protetta;
  • g)  prescrivere direttamente accertamenti strumentali e non, di carattere specialistico evidenziando il dubbio o quesito diagnostico, nonché fornire ogni altro dato utile a qualificare l' indagine e abbreviare il tempo di diagnosi;
  • h)  usare le attrezzature diagnostiche e terapeutiche fornite dalla Azienda comunicando al responsabile del Servizio eventuali avarie;
  • i)  partecipare alle attività di rilevamento epidemiologico con fini preventivi per la preparazione, lo studio e la programmazione delle indagini statistico-sanitarie;
  • l)  informare il medico di base del risultato diagnostico raggiunto, suggerendo eventualmente la terapia;
  • m)  assumere in cura il paziente su proposta del medico curante ovvero direttamente nei casi in cui lo ritenga necessario, dandone motivata comunicazione al curante;
  • n)  redigere, a richiesta degli interessati, certificati prognostici in dipendenza di malattia di propria competenza specialistica diagnosticata nel presidio, ovvero i certificati attestanti la frequenza del presidio specialistico ai fini sanitari;
  • o)  collaborare alle attività di farmacovigilanza pubblica;
  • p)  partecipare alle attività connesse alla realizzazione di progetti-obiettivo e delle azioni programmate;
  • q)  partecipare alla correlazione con i settori della Sanità pubblica specie per quanto concerne gli obiettivi di preospedalizzazione e di dimissione protetta.

(9) Nell'attività di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione il medico specialista è tenuto alla compilazione dei referti sull'apposito modulario e con apposizione di firma e timbro che rechi anche la qualifica specialistica.

(10) Le proposte di indagini specialistiche e le prescrizioni di specialità farmaceutiche e di galenici da parte dello specialista ambulatoriale avvengono in conformità a quanto previsto in merito dall'Accordo Collettivo con i medici di medicina generale.

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