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In vigore al: 11/09/2012

a) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 28341)
Autorizzazione all'Assessore provinciale alla Sanità, dott. Otto Saurer, a firmare l'accordo collettivo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali

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1)

pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 settembre 1997, N. 42

Art. 13 (Commissione di disciplina)

(1) È istituita con provvedimento dell'Amministrazione provinciale una commissione provinciale di disciplina composta da:

  • a)  tre membri medici;
  • b)  tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo. Tali rappresentanti sono designati tra i medici specialisti ambulatoriali da parte del Sindacato firmatario del presente Accordo.

(2) Il Presidente è individuato all'interno della Commissione dai componenti; in caso di mancata intesa svolge le funzioni di Presidente il più anziano di età.

(3) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'Amministrazione provinciale.

(4) La Commissione ha sede presso L'Assessorato provinciale alla Sanità che ne assume gli oneri di funzionamento.

(5) La Commissione è competente ad esaminare i casi dei medici deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'accordo, iniziando la procedura entro 30 giorni dal deferimento e ad adottare le conseguenti decisioni.

(6) Al medico deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed è garantita la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona ove lo richieda.

(7) La Commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.

(8) In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

(9) La Commissione propone al Direttore Generale con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono:

  • a)  Richiamo:
    per trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accordo. Il richiamo comporta la sospensione per un turno dalla possibilità di avvalersi della prelazione di cui all'articolo 9.
  • b)  Diffida:
    per violazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'accordo. La diffida comporta la sospensione per quattro turni dalla possibilità di avvalersi della prelazione di cui all'articolo 9.
  • c)  Sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni:
    per recidiva per inadempienza già oggetto di richiamo o di diffida;
    per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;
    per mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica;
    per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilità, limitazioni orarie, percepimento di indebito emolumento.
    Il provvedimento comporta la sospensione della possibilità di avvalersi della prelazione di cui all'articolo 9 per tutta la durata della sospensione e comunque per un periodo non inferiore a quattro turni.
  • d)  Revoca:
    per recidiva specifica di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto;
    per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configurantisi come reati, per le quali l'Azienda abbia accertato gravissime responsabilità.

(10) La deliberazione è comunicata, a cura del Presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore Generale della Azienda per l'adozione del provvedimento da notificare all'interessato e da comunicare all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di competenza e al Presidente del Comitato di cui all'articolo 11, che ne darà notizia alle altre Aziende cointeressate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

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