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In vigore al: 11/09/2012

a) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 28341)
Autorizzazione all'Assessore provinciale alla Sanità, dott. Otto Saurer, a firmare l'accordo collettivo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali

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1)

pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 settembre 1997, N. 42

Art. 8 (Graduatorie - Domande - Requisiti)

(1) Lo specialista qualora aspiri a svolgere attività professionale nell'ambito delle strutture del Servizio Sanitario come incaricato con contratto a tempo determinato , deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda redatta sul modello conforme all'allegato B all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Bolzano.

(2) Qualora la Azienda comprenda Comuni di più Province la domanda deve essere inoltrata all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia in cui insiste la sede legale dell'Azienda.

(3) La domanda deve essere corredata del foglio notizie (Allegato B) compilato in ogni sua parte dall'aspirante all'incarico specialistico di sostituzione, nonché della documentazione atta a provare il possesso dei titoli professionali elencati nel foglio stesso.

(4) La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo.

(5) Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di incarico specialistico, pena la nullità della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti:

  • a)  non aver superato il 50° anno di età. Tale limite di età non opera per coloro che siano già titolari di incarico ai sensi del presente Accordo;
  • b)  essere iscritto all' Albo professionale; al certificato di iscrizione all'albo deve essere allegata una dichiarazione dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza concernente gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del medico, disposti dalle Commissioni di disciplina, previste dall'attuale o dai precedenti Accordi. La dichiarazione deve essere allegata ancorchè negativa;
  • c)  possedere il titolo per l' inclusione nelle graduatorie delle branche specialistiche previste nell'allegato A; il titolo è rappresentato dal diploma di specializzazione o dall'attestato di conseguita libera docenza in una delle branche principali della specialità, come indicato nell'allegato A, il cui possesso è attestato dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri; per la branca di odonostomatologia è titolo valido per l'inclusione in graduatoria anche l'iscrizione all'Albo professionale degli Odontoiatri di cui alla legge n. 409/1985;
  • d)  essere in possesso dell' attestato di bilinguismo, ex carriera direttiva, di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 7522) e successive modifiche ed integrazioni.

(6) La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve essere corredata della documentazione probatoria dei titoli professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell'allegato A.

(7) Per quanto attiene ai titoli accademici fa fede la dichiarazione relativa dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza, in calce al foglio notizie.

(8) Il Comitato di cui all'articolo 11, ricevute dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri le domande con le relative documentazioni entro il 15 febbraio di ciascun anno, provvede entro il 15 giugno alla formazione per ciascuna branca specialistica e con validità annuale di una graduatoria per titoli, da valutare secondo i criteri di cui all'allegato A, parte seconda.

(9) Il Direttore Generale dell'Azienda ove ha sede il Comitato ne cura la pubblicazione mediante affissione in apposito Albo presso l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri presso l'Azienda ove ha sede il Comitato Zonale per la durata di 15 giorni.

(10) Entro 15 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare mediante raccomandata A.R. istanza motivata di riesame al Direttore Generale di cui al comma 9, il quale procede al riesame delle graduatorie, su conforme parere del Comitato medesimo e le approva con apposita delibera provvedendo alla loro pubblicazione entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine predetto.

(11) Le graduatorie definitive, approvate, sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15 dicembre di ciascun anno.

(12) La pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle Aziende.

(13) L'Assessorato provinciale alla Sanità cura l'immediato invio del Bollettino Ufficiale all'Ordine provinciale dei Medici e degli Odontoiatri e all'Azienda sede del Comitato di cui all'articolo 11.

(14) Le graduatorie hanno effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.

2)

riportato al § 26

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