(1) L'incarico ambulatoriale può essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno del contratto ex articolo 47 della legge n. 833/1978, ed è espletabile presso più posti di lavoro e/o più Aziende.
(2) L'incarico può essere conferito fino ad un massimo di 38 ore settimanali ai medici che fruiscono dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 31.
(3) L'attività per incarico ambulatoriale sommata ad altra attività compatibile svolta in base ad altro rapporto, non può superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base al contratto collettivo ex articolo 47 della legge n. 833/1978.
(4) Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività settimanale espletabile dallo specialista, il Comitato zonale di cui all'articolo 11, tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale vengono registrati i nominativi di tutti gli specialisti, dell'orario di attività e delle modalità di svolgimento presso ciascuna Azienda e dell'anzianità dell'incarico ambulatoriale.
(5) Di ogni mutamento del presidio sanitario cui lo specialista sia stato assegnato, del numero delle ore di attività, delle modalità di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le Aziende daranno comunicazione entro dieci giorni al Comitato zonale di cui all'articolo 11 e all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia, indicandone la decorrenza.
(6) Il Comitato di cui all'articolo 11, qualora accerti situazioni di irregolarità, ha l'obbligo di informare le Aziende interessate affinché, sentito lo specialista, l'orario complessivo di attività ambulatoriale sia ricondotto alla misura massima prevista.
(7) Il Comitato di cui all'articolo 11, qualora accerti situazioni non conformi alle norme, formula alle Aziende interessate proposte idonee ad assicurare il rispetto del presente Accordo.