Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, si intende per :
• „trasformazione di prodotti agricoli”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l’eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita”;
• „commercializzazione di prodotti agricoli”: la detenzione o l’esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercia-lizzazione se avviene in locali separati, riservati a questa attività.