Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1972, n. 44.
(1) Sempre nei limiti dell'articolo 3, potranno essere concessi contributi anche per le spese relative al personale addetto alle organizzazioni di cui all'articolo 2 della presente legge.
(2) I contributi di cui trattasi potranno comunque esse recorrisposti soltanto in relazione al trattamento economico, al lordo delle ritenute di legge, spettante a parità di anzianità di servizio al corrispondente personale provinciale e comunque non per qualifiche superiori a quelle di direttore di divisione, se trattasi di personale direttivo, di segretario principale, se di concetto, e di coadiutore principale, se esecutivo.
(3) Le organizzazioni degli agricoltori dovranno, comunque, presentare alla Giunta provinciale, per la relativa approvazione, il quadro del personale ad esse addetto con l'indicazione della qualifica di equiparazione e del trattamento economico a ciascuno attribuiti.