Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1972, n. 44.
(1) Per promuovere il miglioramento e potenziamento dell'economia rurale provinciale l'Amministrazione provinciale svolge anche compiti di assistenza tecnico-giuridica, socio-economica e di controllo.
(2) La Provincia può inoltre curare l'introduzione ed il mantenimento della contabilità agraria.
(3) 2)
L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 13 settembre 1973, n. 45: il comma 3 è stato successivamente abrogato dall'art. 5 della L.P. 31 marzo 1988, n. 13.
(1) Per l'esecuzione di quanto previsto nel precedente articolo 1, l'amministrazione provinciale può anche avvalersi dell'attività di organizzazioni operanti nei diversi settori, che diano garanzia di efficienza e di imparzialità; tali organizzazioni possono beneficiare delle provvidenze finanziarie di cui ai seguenti articoli. 3)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 31 marzo 1988, n. 13.
(1) La Provincia interviene a favore delle organizzazioni di cui all'articolo 2 con la concessione di contributi, oltre che nelle spese per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura degli uffici, anche nelle spese di funzionamento in misura non superiore al 50% su quelle riconosciute ammissibili.
(2) A favore delle organizzazioni autorizzate all'introduzione e al mantenimento della contabilità agraria, l'importo massimo del contributo previsto dal precedente comma per le spese di funzionamento può essere elevato fino al 100%. 4)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 31 marzo 1988, n. 13; il comma 1 è stato successivamente modificato dall'art. 20 della L.P. 14 agosto 1996, n. 18.
(1) Sempre nei limiti dell'articolo 3, potranno essere concessi contributi anche per le spese relative al personale addetto alle organizzazioni di cui all'articolo 2 della presente legge.
(2) I contributi di cui trattasi potranno comunque esse recorrisposti soltanto in relazione al trattamento economico, al lordo delle ritenute di legge, spettante a parità di anzianità di servizio al corrispondente personale provinciale e comunque non per qualifiche superiori a quelle di direttore di divisione, se trattasi di personale direttivo, di segretario principale, se di concetto, e di coadiutore principale, se esecutivo.
(3) Le organizzazioni degli agricoltori dovranno, comunque, presentare alla Giunta provinciale, per la relativa approvazione, il quadro del personale ad esse addetto con l'indicazione della qualifica di equiparazione e del trattamento economico a ciascuno attribuiti.
(1) Le organizzazioni di agricoltori, di cui al precedente articolo 2, saranno ammesse al contributo provinciale, purché siano in possesso dei seguenti requisiti:
(2) La sussistenza dei requisiti di cui sopra è accertata con deliberazione della Giunta provinciale su proposta dell'Assessorato per l'agricoltura e foreste.
(1) Le organizzazioni di agricoltori che intendono avvalersi dei benefici previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge, dovranno presentare domanda alla Giunta provinciale - Assessorato per l'agricoltura e foreste - entro il 31 ottobre di ogni anno.
(2) Alla medesima vanno allegati:
(1) La Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, delibera la misura del contributo da concedere ad ogni singola organizzazione richiedente.
(2) La liquidazione del contributo avviene, per metà, all'atto di approvazione delle deliberazioni di concessione, mentre l'altra metà viene erogata su presentazione della documentazione delle spese sostenute dall'organizzazione. Detta documentazione dovrà essere prodotta entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il contributo stesso si riferisce. Nel caso di contributi riferiti a piani pluriennali, la liquidazione della seconda metà del contributo è subordinata alla presentazione del piano della relativa documentazione delle spese sostenute.
(3) Nel caso in cui entro le date di cui al secondo comma del presente articolo nessuna documentazione di spesa sia stata presentata, la Giunta provinciale procederà al recupero di quanto già concesso.
(1) Le modalità ed i termini contenuti negli articoli 6 e 7 per la concessione dei contributi non si applicano per l'erogazione dei contributi sulle spese eseguite dalle organizzazioni di cui all'articolo 2 per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura degli uffici.
(2) Alle domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 le organizzazioni degli agricoltori devono allegare l'estratto della delibera dell'organo competente riguardante l'approvazione degli acquisti o dei lavori, una descrizione dell'organizzazione stessa ed ogni altra documentazione richiesta dall'amministrazione provinciale. 5)
L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 10 della L.P. 28 gennaio 1993, n. 2.
Omissis.
(1) Per l'anno 1972 potranno beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge le organizzazioni di agricoltori che ne faranno domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima allegando la documentazione prevista dall'articolo 6 riferita all'anno 1972.
(2) La liquidazione del contributo avverrà con le modalità e nei termini stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, la quale potrà disporre eventuali pagamenti in congrue anticipazioni.
La presente legge sarà pubblicata nel B.U. della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.