Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1972, n. 44.
(1) Per promuovere il miglioramento e potenziamento dell'economia rurale provinciale l'Amministrazione provinciale svolge anche compiti di assistenza tecnico-giuridica, socio-economica e di controllo.
(2) La Provincia può inoltre curare l'introduzione ed il mantenimento della contabilità agraria.
(3) 2)
L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 13 settembre 1973, n. 45: il comma 3 è stato successivamente abrogato dall'art. 5 della L.P. 31 marzo 1988, n. 13.