Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1972, n. 44.
(1) La Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, delibera la misura del contributo da concedere ad ogni singola organizzazione richiedente.
(2) La liquidazione del contributo avviene, per metà, all'atto di approvazione delle deliberazioni di concessione, mentre l'altra metà viene erogata su presentazione della documentazione delle spese sostenute dall'organizzazione. Detta documentazione dovrà essere prodotta entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il contributo stesso si riferisce. Nel caso di contributi riferiti a piani pluriennali, la liquidazione della seconda metà del contributo è subordinata alla presentazione del piano della relativa documentazione delle spese sostenute.
(3) Nel caso in cui entro le date di cui al secondo comma del presente articolo nessuna documentazione di spesa sia stata presentata, la Giunta provinciale procederà al recupero di quanto già concesso.