Pubblicata nel B.U. 5 novembre 1955, n. 27.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
L'art. 17 è stato abrogato dall'art. 29 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.