Pubblicata nel B.U. 5 novembre 1955, n. 27.
(1) Sono scuole professionali generali quelle il cui programma d'insegnamento comprende solo materie ugualmente utili agli apprendisti dell'artigianato, dell'industria e del commercio. Sono scuole tecnico-professionali quelle il cui programma mira alla formazione tecnico-professionale per una determinata professione o un gruppo di professioni affini; vi appartengono anche le scuole professionali commerciali, destinate alla formazione tecnicoprofessionale degli apprendisti del commercio.
(2) Nel caso in cui il programma d'insegnamento delle scuole tecnico-professionali comprenda solo le materie tecniche, alla frequenza delle medesime va abbinata la frequenza di una scuola professionale generale nei limiti del piano orario complessivo.
(3) Il programma è svolto:
(4) Più scuole professionali, anche di tipo diverso, possono essere riunite dal punto di vista organizzativo in sezioni di un istituto.