Pubblicata nel B.U. 5 novembre 1955, n. 27.
(1) L'apprendista è obbligato a frequentare la scuola professionale di cui alla presente legge. L'obbligo sorge con l'inizio del rapporto di apprendistato; in caso di inizio ad anno scolastico inoltrato, al punto da non permettere più un adeguato profitto, la frequenza della scuola avverrà l'anno scolastico successivo. L'obbligo non sussiste per gli apprendisti che frequentano regolarmente la scuola tecnica o che siano in possesso di licenza della medesima.
(2) Al termine del tirocinio e del corso di istruzione professionale gli apprendisti sostengono l'esame di idoneità. L'esame di idoneità deve provare che il giovane possiede la capacità e le cognizioni necessarie all'esercizio della professione che ha formato oggetto dell'apprendistato.