Pubblicata nel B.U. 5 novembre 1955, n. 27.
(1) Circondari scolastici sono stabiliti nell'ambito di tutta la Provincia tali da assicurare alle scuole tecnico-professionali la frequenza di almeno dieci apprendisti obbligati; per le scuole professionali generali possono essere stabiliti sottocircondari tali comunque da assicurare la frequenza di almeno dodici apprendisti obbligati.
(2) I circondari sono stabiliti e le scuole sono istituite con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta del Comitato provinciale per l'istruzione professionale, sentite le Giunte municipali interessate. La soppressione di scuole professionali e la modifica dei circondari è deliberata dalla Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per la istruzione professionale.
(3) 2)
Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 12 della L.P. 6 dicembre 1972, n. 36.