(1) Ai sensi degli articoli 72 e 73 dello statuto, le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo e la regione e le province possono istituire tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, quali risultano da leggi che espressamente lì stabiliscono per i singoli tributi, ovvero quali si desumono dalla legislazione vigente nel caso di istituzione di tributi non specificatamente disciplinati da leggi dello Stato. La regione e le province possono altresì istituire nelle materie di rispettiva competenza tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario e delle province di diritto comune in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano. Fino all'istituzione da parte delle province o della regione dei predetti tributi e contributi continuano ad applicarsi le norme relative ai corrispondenti tributi e contributi statali.3)
(2) Per i fini dell'articolo 72 dello statuto ed entro il limite dei principi indicati al comma 1, le province possono stabilire, con efficacia nel loro ambito territoriale, forme di imposizione che, colpiscono attività ovvero utilizzo di beni immobili riferiti alla pratica turistica, ovvero attività economiche qualificate come turistiche o inerenti al turismo, in quanto dallo stesso direttamente influenzate sotto il profilo economico, anche in rapporto alla localizzazione dell'attività medesima.4)