(1) A fini di coordinamento, i presidenti della Giunta provinciale concordano annualmente con il Ministro del tesoro l'entità dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti destina nelle rispettive province sulla base dei programmi nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, e, secondo le priorità dagli stessi stabilite, anche in deroga alle eventuali disposizioni statali in materia.