(1) Le disposizioni in ordine alle procedure ed alla destinazione dei fondi di cui all'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate.
(2) Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, non concernono l'attribuzione o la ripartizione di fondi statali a favore della provincia per scopi determinati dalle leggi statali. A detti fondi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386.
(3) In caso di assegnazione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, i relativi stanziamenti di spesa sono comunque iscritti nel bilancio provinciale nella misura necessaria per far fronte rispettivamente agli impegni ed ai pagamenti previsti per l'esercizio in corso, salvo l'obbligo di compensare gli eventuali minori stanziamenti rispetto alle assegnazioni con maggiori stanziamenti negli esercizi successivi.
(4) Le somme assegnate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, sono erogate in una o più soluzioni, prescindendo da qualunque altro adempimento.11)