(1) I canoni di concessione di grande derivazione di acque pubbliche di cui all'articolo 71 dello statuto, ceduti alle Province autonome di Trento e Bolzano nella misura fissa dei nove decimi, si riferiscono al demanio idrico dello Stato. I canoni per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche sul demanio idrico provinciale restano acquisiti al bilancio delle rispettive province.
(2) I canoni di concessione di piccole derivazioni di acque pubbliche sul demanio idrico provinciale sono di spettanza delle province; sono di spettanza dello Stato quelli sul demanio idrico statale.